Progettazione antincendio, la nuova normativa in vigore dal 18/11/2015

Le disposizioni di prevenzione incendi si applicheranno dal 18 novembre 2015 a 34 attività su 80

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2015 il Decreto 3 agosto 2015 contenente le nuove norme tecniche sulla progettazione antincendio che entreranno in vigore il 18 novembre 2015 ( 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale).

Le norme non si applicano a tutte le attività (non riguardano infatti edifici di civile abitazione, strutture sanitarie, alberghi ecc), ma solo a 34 delle 80 attività comprese nell’elenco allegato al Dpr 151/2011; principalmente le disposizioni si riferiscono ad attività industriali e produttive non normate come pastifici, officine per la verniciatura, officine per la saldatura ed il taglio di metalli, cementifici, stabilimenti siderurgici ecc. Vedi l’elenco.

Applicazione delle norme antincendio

Il decreto specifica che le norme tecniche si applicano alle 34 attività, sia a quelle di nuova realizzazione che a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre “in caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare”.

Le norme tecniche possono essere di riferimento per laprogettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del DPR 151/2011.

Prevenzione incendi: le soluzioni progettuali

Il decreto permette ai professionisti di scegliere tra soluzioni prescrittive, soluzioni alternative e il procedimento di deroga. La prima è una soluzione progettuale d’immediata applicazione nei casi specifici, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione e non richiedono ulteriori valutazioni tecniche.

Nelle soluzioni alternative il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendi ammessi. In quelle in deroga invece il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.

Per le attività previste dal decreto i progettisti potranno scegliere se applicare le nuove norme o la normativa esistente.

Fonte: www.edilportale.com

Gli impianti antincendi

Il D.P.R. 151/2011 che regolamenta i nuovi procedimenti relativi alla prevenzione incendi, introduce importanti modifiche che interessano anche condomini residenziali, incluse le autorimesse e le centrali termiche di loro pertinenza. Tali modifiche riguardano sia i criteri di classificazione di questi edifici, sia i procedimenti necessari per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio).

Con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 151/2011, anche per i fabbricati ad uso civile sono stati introdotte importanti modifiche dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Le modifiche introdotte non alterano ne le regole tecniche a cui gli edifici devono sottostare ne, di conseguenza, le opere di adeguamento necessarie, bensì introducono nuovi criteri procedurali per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) che sostituisce l’ormai superato Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

Il D.P.R. 151/2011, inoltre, fissa entro un anno dalla sua entrata in vigore il termine ultimo per la regolarizzazione dei fabbricati esistenti che non risultano ancora in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi.

Le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco presenti all’interno dei condomini vengono classificate in 3 categorie in funzione del livello di rischio; per ciascuna categoria è previsto un differente iter procedurale.

Vengono considerati “a rischio basso” le seguenti attività:

  • Centrali termiche con potenzialità compresa tra 116 e 350 kW (attività 74/A del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982);
  • Autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 300 e 1000 mq 1 (attività 75/A del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982);
  • Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 24 e 32 m 2 (attività 77/A del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Per le attività a basso rischio di incendio, l’iter procedurale da istruirsi è il seguente:

  • Predisposizione di progetto di adeguamento alla normativa antincendio da firmarsi a cura di professionista abilitato ai sensi della L. 818/81;
  • Adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali;
  • Acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato;
  • Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata del progetto, delle documentazioni e delle certificazioni di cui ai punti precedenti.

Per tali attività i sopralluoghi da parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco sono previsti a campione; il timbro di protocollo della SCIA vale come autorizzazione all’esercizio dell’attività secondo il criterio del silenzio-assenso.

Vengono considerati “a rischio medio” le seguenti attività:

  • Centrali termiche con potenzialità compresa tra 350 e 700 kW (attività 74/B del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982);
  • Autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 1000 e 3000 mq (attività 75/B del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982)
  • Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 32 e 54 m (attività 77/B del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Per le attività a medio rischio di incendio l’iter procedurale da istituirsi è il seguente:

  • Presentazione di progetto da sottoporsi alla richiesta di valutazione ai fini antincendio ai sensi dall’art. 3 del D.P.R. 151/2011 (ex richiesta di Parere di Conformità Antincendio);
  • Adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali;
  • Acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato;
  • Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata delle documentazioni e certificazioni di cui al punto precedente.

Anche per queste attività i sopralluoghi da parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco sono previsti a campione; il timbro di protocollo della SCIA vale come autorizzazione all’esercizio dell’attività secondo il criterio del silenzio-assenso.

Infine, vengono considerate “a rischio alto” le seguenti attività:

  • Centrali termiche con potenzialità superiore a 700 kW (attività 74/C del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982);
  • Autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 3000 mq (attività 75/C del D.P.R.151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982);
  • Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 54 m (attività 77/C del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Per le attività ad alto rischio d’incendio l’iter procedurale da istruirsi è il seguente:

  • Presentazione di progetto da sottoporsi alla richiesta di valutazione ai fini antincendio ai sensi all’art. 3 del D.P.R. 151/2011 (ex richiesta di Parere di Conformità Antincendio);
  • Adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali;
  • Acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato;
  • Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata delle documentazioni e certificazioni di cui al punto precedente.

In questo caso il sopralluogo da parte dei funzionari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza è sempre previsto, pertanto non vale il criterio del silenzio-assenso.

Tutti i condomini già in possesso di Parere di Conformità Antincendio ma che alla data di entrata in vigore del D.P.R.151/2011 non risultano ancora in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi sono tenuti a portare a compimento la pratica attraverso l’attuazione dei progetti precedentemente approvati e presentando, in sostituzione della ormai superata richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, SCIA antincendio ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 .

 

Tutti i condomini già in possesso del regolare Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità alla scadenza del periodo di validità del certificato devono presentare “richiesta di rinnovo della conformità antincendio” (ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 151/2011) attraverso la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio).

In maniera analoga a quanto avveniva per i Certificati di Prevenzione Incendi, anche le SCIA antincendio devono essere rinnovate. Il periodo di validità delle SCIA antincendio varia secondo il seguente criterio:

  • Per le Centrali Termiche (attività 74 del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982) la validità viene estesa da 3 a 5 anni;
  • Per le autorimesse (attività 75 del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982) la validità viene estesa da 3 a 5 anni;
  • Per i fabbricati destinati a civile abitazione con altezza antincendio maggiore di 24 m (attività 77 del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982) la validità viene estesa da 6 a 10 anni.

Per i certificati in corso di validità alla data di entrata in vigore del Decreto la scadenza del periodo di validità rimane quella indicata sui certificati medesimi.

Modulistica:

http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=737

Dal 2016 tutti i condomini dovranno dotarsi di contatori individuali di calore o raffreddamento

La Direttiva, 2012/27/UE, che andrebbe recepita entro il 5 giugno 2014, impone agli Stati membri di fissare un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica che guardi ai consumi e ai risparmi di energia primaria o finale per l’ottenimento del 20% di risparmio entro il 2020 (il cd. pacchetto clima-energia 20-20-20 che punta anche alle energie rinnovabili e ad una consistente riduzione di emissioni di CO2 nell’atmosfera).

Ricordiamo che gli articoli chiave della Direttiva europea sono relativi alla ristrutturazione degli immobili nel settore pubblico, ai regimi obbligatori di efficienza, alla misurazione e alla contabilizzazione dell’energia, alla promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, alla trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia.

La situazione italiana. Il nostro paese ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva ed è ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari competenti. Il nostro paese ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva ed è ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari competenti. In particolare, per quanto riguarda i condomini è fondamentale sottolineare che entro il 31 dicembre 2016, tutti gli edifici con il riscaldamento centralizzato dovranno dotarsi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Infatti, lì dove la pluralità di edifici (supercondominio) o gli edifici polifunzionali, siano serviti da un impianto di distribuzione centralizzato o da una rete di teleriscaldamento per la fornitura di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda, entro il 2016 le imprese fornitrici del servizio dovranno obbligatoriamente installare contatori individuali di calore o di fornitura di acqua calda in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura; inoltre, le stesse imprese dovranno dotare gli utenti finali di contatori individuali per la misurazione dell’effettivo consumo di calore di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, che risultino efficienti sia in termini di costi che di potenziali risparmi energetici (l’installazione dovrà risultare tecnicamente possibile, in caso contrario sarà il tecnico abilitato o il progettista dell’impianto, a relazionare in un rapporto tecnico la non fattibilità dell’intervento).

In quest’ultimo caso, cioè lì dove l’intervento da parte dell’impresa fornitrice del servizio non sia possibile, si può ricorrere all’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore individuali, da installarsi su ogni singolo radiatore per la corretta misurazione dei consumi (così come previsto dalla norma UNI EN 834).

Rivoluzione in condominio. Nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato, i sistemi tecnologici che consentono la contabilizzazione del calore permettono sia di regolare autonomamente la temperatura in ogni unità immobiliare, sia di suddividere le spese in proporzione a quanto ciascun condomino effettivamente consuma (si possono ottenere risparmi di combustibile tra il 10% e il 30% annui).

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Installazione di condizionatori d’aria in edifici situati nel centro storico. Alcune soluzioni.

Quando si parla di installazione in un’unità immobiliare ubicata in condominio è necessario soffermarsi anche su alcune questioni più strettamente connesse con l’edificio. Il proprietario non può fare tutto quello che vuole. L’uso della propria unità immobiliare può determinare pregiudizi e ingerenze a carico dei diritti altrui.

All’installazione del condizionatore, possono seguire delle contestazioni relative alla violazione di norme dettate o dal regolamento condominiale, a causa dell’alterazione del decoro architettonico dello stabile ed all’eccessiva rumorosità dell’impianto, o del regolamento edilizio, che pone dei precisi limiti.

Posizionare l’unità esterna di un condizionatore sulla facciata di un edificio è certamente una condotta in grado d’incidere, alterandolo, sul decoro dell’edificio.

Non v’è dubbio che la violazione debba essere valutata caso per caso, non potendosi affermare a priori che si tratta di un comportamento illecito. In alcuni casi, però, ci si è mossi per salvaguardare la bellezza o le particolari caratteristiche di una costruzione.

Alcuni Comuni italiani, infatti, hanno disposto, per regolamento, il divieto assoluto di esposizioni di qualsiasi forma di condizionatori o cavi elettrici nelle costruzioni dei rispettivi centri storici.

In questo vengono in aiuto diverse aziende che stanno lanciando sul mercato nuovi condizionatori con la peculiarità del basso impatto estetico, proponendo unità esterne e split interni a scomparsa.

http://www.olimpiasplendid.it/climatizzazione/senza-unita-esterna

Queste linee di condizionatori, sia in versione on-off che inverter, dispongono di un particolare tipo di unità condensante (quella esterna) canalizzabile.

Questa può essere installata all’interno di cantine, soffitte, controssoffitti, magazzini, locali di servizio, evitando pertanto di esporre l’unità esterna sulla facciata dell’edificio. La canalizzazione dell’unità di condensazione è realizzabile tramite un tubo rigido o flessibile (massima lunghezza 10 m, diametro dei fori nella parete esterna = 160 cm).

L’installazione è praticamente identica alle classiche unità esterne, l’unica differenza sta nella distanza dalle unità interne, che non deve superare i 10 m.

Quando un condizionatore può considerarsi lesivo del decoro architettonico dell’edificio?

Con questa locuzione, è bene ricordarlo, si fa riferimento alle linee ed alle strutture dell’edificio che lo caratterizzano e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità (cfr. Cass. n. 851/2007). L’estetica dell’edificio non dev’essere particolare, bastando una linea estremamente semplice per poter parlare di decoro architettonico. Il danno al decoro deve tradursi in un pregiudizio economico per le parti comuni e/o per quelle di proprietà esclusiva (cfr. Cass. n. 1286/2010).

Il concetto di estetica, si evolve con i tempo e fa si che ciò che era mal percepito jeri, non lo sia oggi. A questa conclusione, che consente di poter parlare del decoro architettonico in una prospettiva evolutiva, è giunto qualche anno fa il giudice di pace di Grosseto, il quale affermo per l’appunto che determinati impianti, quali quelli di condizionamento e satellitari, non sono più considerati lesivi dell’estetica dell’edificio, essendo percepiti comunemente quali normali elementi presenti sugli stabili (cfr. GdP Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038).

Resta fermo, in ogni caso, il potere del regolamento condominiale di natura contrattuale di vietare qualsivoglia modificazione dell’estetica dell’edificio anche sulle parti di proprietà esclusiva, nonché la possibilità per il regolamento assembleare di disciplinare l’uso delle cose comuni per salvaguardare il decoro dello stabile: tale ultima regolamentazione non può però mai tradursi in un divieto d’uso (es. posso dirti come installare il condizionatore ma non posso vietarti di farlo).

In questo contesto di carattere generale, si dovrà:

a) valutare se il regolamento condominiale vieti o disciplini (a seconda della sua natura) questo genere d’installazioni;

b) valutare obiettivamente se l’installazione è pregiudizievole dell’estetica dell’edificio (ci vien da dire che difficilmente un motore di condizionatore poggiato sul piano di calpestio del balcone può essere considerato tale);

c) all’esito di questa valutazione in alternativa, porre in essere i rimedi necessari o lasciar blaterare il proprio vicino (sta sempre a chi si lamenta d’un fatto provarlo in giudizio) e se dovesse insistere nelle proprie lamentele diffidarlo formalmente chiedendogli di cessare ogni turbativa.

 

Fonte: www.condominioweb.com

 

Bonifica amianto e detrazioni fiscali

Bonifica amianto e detrazioni fiscali

Gli interventi di bonifica dall’amianto usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia?

Per rispondere al quesito è bene svolgere una necessaria presenza sulla normativa riguardante l’amianto.

La legge nazionale di riferimento è la numero 257 del 1992. La legge s’inserisce in un quadro complessivo che vede direttamente interessate anche le Regioni che hanno specifiche competenze in materia.

Come dire: la normativa di carattere nazionale dev’essere integrata con i piani regionali per l’amianto adottati dalle singole regioni.

In sostanza, senza per ciò voler fornire risposte esaustive, ma meramente indicative, è possibile affermare quanto segue: sul territorio nazionale è necessario, con le modalità indicate dalle singole regioni, censire la presenza dell’amianto in ogni edificio pubblico o privato al fine di consentire le necessarie attività di bonifica.

Che cosa vuol dire esattamente bonifica dall’amianto?

Negli allegati al decreto ministeriale 6 settembre 1994 si legge che per bonifica dall’amianto s’intende ogni attività tesa;

a) alla rimozione;

b) all’incapsulamento;

c) al confinamento dell’amianto.

La bonifica può riguardare l’intera installazione o essere circoscritta alle aree dell’edificio o alle zone dell’installazione in cui si determina un rilascio di fibre(http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/amianto/normativa/DM06set94.pdf)

La rimozione avviene, come spiega lo stesso termine, con l’asportazione della parte di manufatto contenente amianto (si pensi alle coperture dei tetti).

L’incapsulamento avviene trattando l’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti ed hanno la finalità di inglobare le fibre di amianto e renderlo quindi inoffensivo (chiaramente questa tecnica necessità di verifiche periodiche di tenuta dei materiali utilizzati al fine di evitare successive dispersioni)

Il confinamento, come dice la stessa parola, è quella tecnica che serve ad isolare le parti in cui è presente l’amianto dalle altre parti dell’edificio, in modo tale che le fibre non possano liberamente circolare (cfr. d.m. 6 settembre 1994).

La scelta migliore va fatta in relazione allo specifico caso concreto sulla base delle valutazioni effettuate dalle ditte e dai tecnici abilitati rispetto a questo genere d’interventi, ma appare evidente che la soluzione più drastica, quella della rimozione, appare la migliore al fine di eliminare definitivamente il problema. Ciò, chiaramente, ove sia possibile.

Chiariti questi aspetti definitori fondamentali per andare avanti, è utile comprendere se per le opere succitate si possa accedere al beneficio delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Bonifici per ristrutturazioni: come funziona la “tracciabilità” delle spese

La risposta, al riguardo, è positiva.

In tal senso è la stessa Agenzia delle entrate a specificare che gli interventi di bonifica dall’amianto rientrano nel novero di quelli rispetto ai quali è possibile godere della detrazione fiscale (attualmente) nella misura del 50% del costo dei lavori (cfr. Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf).

Poiché si parla genericamente di bonifica e poiché, come specificato, la bonifica può avvenire mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, deve dedursi che la detrazione fiscale opera rispetto ai costi sostenuti per tutte e tre le tipologie d’intervento.

Fonte: www.condominioweb.com

Messa a norma dell’impianto elettrico condominiale

In un edificio in condominio possiamo distinguere due impianti elettrici:

a) quello di proprietà comune;

b) quelli di proprietà esclusiva.

Gli impianti elettrici, dice l’art. 1117 n. 3 c.c., sono comuni “fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza”.

Come ogni impianto indicato nel d.m. n. 37/08 anche quello elettrico condominiale deve possedere determinati requisiti che devono risultare da specifiche certificazioni. Spieghiamoci meglio.

Supponiamo che l’impianto elettrico condominiale sia molto datato, sprovvisto di alcuna certificazione e che l’assemblea decida di rifarlo completamente. Quell’intervento dev’essere considerato un’opera di manutenzione straordinaria che si sostanzia in un rifacimento ex novo o comunque in qualcosa di molto simile.

Quando si può parlare di lavori di manutenzione straordinaria di notevole entità?

Tali lavori, ci dice il d.m. n. 37/08, devono essere eseguiti da imprese abilitate ed iscritte in specifici registri tenuti dalle camera di commercio e devono essere eseguite sulla scorta di un progetto realizzato ad un tecnico competente (leggasi tecnico avente i requisiti richiesti dal d.m. n. 37/08).

I lavori devono essere considerati alla stregua di interventi conservativi delle parti comunisicché la spesa per la loro realizzazione dev’essere sostenuta da tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà, restando salva l’ipotesi di condominio parziale, rispetto alla quale sarebbero chiamati a contribuire solamente i proprietari dell’impianto (cfr. art. 1123, primo e terzo comma, c.c.).

Al termine dei lavori – specifica l’art. 7, primo comma, d.m. 37/08 – “previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5”.

Il rilascio della certificazione non può essere subordinato al pagamento dell’opera. Essa, infatti, non rientra nel novero delle prestazioni corrispettive che possono essere rifiutate nel caso d’inadempimento della controparte risultando un adempimento burocratico finalizzato alla certificazione della regolarità dell’opera già eseguita.

Che cosa succede se l’impianto condominiale è sostanzialmente conforme alle regole dell’arte ma manca dell’obbligatoria certificazione di conformità?

In tal caso ci viene in aiuto il sesto comma dell’art. 7 d.m. n. 37/08 a mente del quale qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile “tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione”.

Il costo della dichiarazione di rispondenza dev’essere posto a carico dei condòmini, salvo il caso in cui la stessa si rendesse necessaria per mancata produzione da parte dell’impresa. In tal caso, previa anticipazione verso il professionista, il condominio potrebbe rivalersi sulla ditta esecutrice dei lavori. L’ottenimento di una dichiarazione di rispondenza in un momento al controllo non estingue l’illecito e la sanzione.

Il  condominio deve provvedere ad ottenere le certificazioni degli impianti di cui al d.m. n. 37/08, in quanto obbligatorie per legge e necessarie anche per la corretta tenuta dell’anagrafe condominiale.

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