Bonifica amianto e detrazioni fiscali

Bonifica amianto e detrazioni fiscali

Gli interventi di bonifica dall’amianto usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia?

Per rispondere al quesito è bene svolgere una necessaria presenza sulla normativa riguardante l’amianto.

La legge nazionale di riferimento è la numero 257 del 1992. La legge s’inserisce in un quadro complessivo che vede direttamente interessate anche le Regioni che hanno specifiche competenze in materia.

Come dire: la normativa di carattere nazionale dev’essere integrata con i piani regionali per l’amianto adottati dalle singole regioni.

In sostanza, senza per ciò voler fornire risposte esaustive, ma meramente indicative, è possibile affermare quanto segue: sul territorio nazionale è necessario, con le modalità indicate dalle singole regioni, censire la presenza dell’amianto in ogni edificio pubblico o privato al fine di consentire le necessarie attività di bonifica.

Che cosa vuol dire esattamente bonifica dall’amianto?

Negli allegati al decreto ministeriale 6 settembre 1994 si legge che per bonifica dall’amianto s’intende ogni attività tesa;

a) alla rimozione;

b) all’incapsulamento;

c) al confinamento dell’amianto.

La bonifica può riguardare l’intera installazione o essere circoscritta alle aree dell’edificio o alle zone dell’installazione in cui si determina un rilascio di fibre(http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/amianto/normativa/DM06set94.pdf)

La rimozione avviene, come spiega lo stesso termine, con l’asportazione della parte di manufatto contenente amianto (si pensi alle coperture dei tetti).

L’incapsulamento avviene trattando l’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti ed hanno la finalità di inglobare le fibre di amianto e renderlo quindi inoffensivo (chiaramente questa tecnica necessità di verifiche periodiche di tenuta dei materiali utilizzati al fine di evitare successive dispersioni)

Il confinamento, come dice la stessa parola, è quella tecnica che serve ad isolare le parti in cui è presente l’amianto dalle altre parti dell’edificio, in modo tale che le fibre non possano liberamente circolare (cfr. d.m. 6 settembre 1994).

La scelta migliore va fatta in relazione allo specifico caso concreto sulla base delle valutazioni effettuate dalle ditte e dai tecnici abilitati rispetto a questo genere d’interventi, ma appare evidente che la soluzione più drastica, quella della rimozione, appare la migliore al fine di eliminare definitivamente il problema. Ciò, chiaramente, ove sia possibile.

Chiariti questi aspetti definitori fondamentali per andare avanti, è utile comprendere se per le opere succitate si possa accedere al beneficio delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

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La risposta, al riguardo, è positiva.

In tal senso è la stessa Agenzia delle entrate a specificare che gli interventi di bonifica dall’amianto rientrano nel novero di quelli rispetto ai quali è possibile godere della detrazione fiscale (attualmente) nella misura del 50% del costo dei lavori (cfr. Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf).

Poiché si parla genericamente di bonifica e poiché, come specificato, la bonifica può avvenire mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, deve dedursi che la detrazione fiscale opera rispetto ai costi sostenuti per tutte e tre le tipologie d’intervento.

Fonte: www.condominioweb.com

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