Installazione di condizionatori d’aria in edifici situati nel centro storico. Alcune soluzioni.
Quando si parla di installazione in un’unità immobiliare ubicata in condominio è necessario soffermarsi anche su alcune questioni più strettamente connesse con l’edificio. Il proprietario non può fare tutto quello che vuole. L’uso della propria unità immobiliare può determinare pregiudizi e ingerenze a carico dei diritti altrui.
All’installazione del condizionatore, possono seguire delle contestazioni relative alla violazione di norme dettate o dal regolamento condominiale, a causa dell’alterazione del decoro architettonico dello stabile ed all’eccessiva rumorosità dell’impianto, o del regolamento edilizio, che pone dei precisi limiti.
Posizionare l’unità esterna di un condizionatore sulla facciata di un edificio è certamente una condotta in grado d’incidere, alterandolo, sul decoro dell’edificio.
Non v’è dubbio che la violazione debba essere valutata caso per caso, non potendosi affermare a priori che si tratta di un comportamento illecito. In alcuni casi, però, ci si è mossi per salvaguardare la bellezza o le particolari caratteristiche di una costruzione.
Alcuni Comuni italiani, infatti, hanno disposto, per regolamento, il divieto assoluto di esposizioni di qualsiasi forma di condizionatori o cavi elettrici nelle costruzioni dei rispettivi centri storici.
In questo vengono in aiuto diverse aziende che stanno lanciando sul mercato nuovi condizionatori con la peculiarità del basso impatto estetico, proponendo unità esterne e split interni a scomparsa.
http://www.olimpiasplendid.it/climatizzazione/senza-unita-esterna
Queste linee di condizionatori, sia in versione on-off che inverter, dispongono di un particolare tipo di unità condensante (quella esterna) canalizzabile.
Questa può essere installata all’interno di cantine, soffitte, controssoffitti, magazzini, locali di servizio, evitando pertanto di esporre l’unità esterna sulla facciata dell’edificio. La canalizzazione dell’unità di condensazione è realizzabile tramite un tubo rigido o flessibile (massima lunghezza 10 m, diametro dei fori nella parete esterna = 160 cm).
L’installazione è praticamente identica alle classiche unità esterne, l’unica differenza sta nella distanza dalle unità interne, che non deve superare i 10 m.
Quando un condizionatore può considerarsi lesivo del decoro architettonico dell’edificio?
Con questa locuzione, è bene ricordarlo, si fa riferimento alle linee ed alle strutture dell’edificio che lo caratterizzano e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità (cfr. Cass. n. 851/2007). L’estetica dell’edificio non dev’essere particolare, bastando una linea estremamente semplice per poter parlare di decoro architettonico. Il danno al decoro deve tradursi in un pregiudizio economico per le parti comuni e/o per quelle di proprietà esclusiva (cfr. Cass. n. 1286/2010).
Il concetto di estetica, si evolve con i tempo e fa si che ciò che era mal percepito jeri, non lo sia oggi. A questa conclusione, che consente di poter parlare del decoro architettonico in una prospettiva evolutiva, è giunto qualche anno fa il giudice di pace di Grosseto, il quale affermo per l’appunto che determinati impianti, quali quelli di condizionamento e satellitari, non sono più considerati lesivi dell’estetica dell’edificio, essendo percepiti comunemente quali normali elementi presenti sugli stabili (cfr. GdP Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038).
Resta fermo, in ogni caso, il potere del regolamento condominiale di natura contrattuale di vietare qualsivoglia modificazione dell’estetica dell’edificio anche sulle parti di proprietà esclusiva, nonché la possibilità per il regolamento assembleare di disciplinare l’uso delle cose comuni per salvaguardare il decoro dello stabile: tale ultima regolamentazione non può però mai tradursi in un divieto d’uso (es. posso dirti come installare il condizionatore ma non posso vietarti di farlo).
In questo contesto di carattere generale, si dovrà:
a) valutare se il regolamento condominiale vieti o disciplini (a seconda della sua natura) questo genere d’installazioni;
b) valutare obiettivamente se l’installazione è pregiudizievole dell’estetica dell’edificio (ci vien da dire che difficilmente un motore di condizionatore poggiato sul piano di calpestio del balcone può essere considerato tale);
c) all’esito di questa valutazione in alternativa, porre in essere i rimedi necessari o lasciar blaterare il proprio vicino (sta sempre a chi si lamenta d’un fatto provarlo in giudizio) e se dovesse insistere nelle proprie lamentele diffidarlo formalmente chiedendogli di cessare ogni turbativa.
Fonte: www.condominioweb.com
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!