Nuovo Piano Casa

La legge conosciuta come Nuovo Piano Casa L.R. n.8 del 23/04/2015 è tecnicamente chiamata “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio e modifica le precedenti leggi in materia urbanistica ed edilizia L.R. 21/1986, L.R. 56/1986, L.R. 12/1987, L.R. 45/1989, L.R. 6/1992, L.R. 28/1998, L.R. 31/1998, L.R. 5/2003, L.R. 2/2007.

Le disposizioni contenute nella legge mirano alla semplificazione e a un generale riordino delle principali norme regionali in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica. La norma promuove inoltre la riqualificazione e il miglioramento della qualità architettonica, abitativa e dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente. Tra gli obiettivi della nuova legge anche la limitazione del consumo del suolo, la riqualificazione dei contesti paesaggistici e ambientali compresi nel territorio regionale e la salvaguardia dei territori rurali.

Di seguito vengono elencate delle tabelle riguardanti gli aspetti principali della L.R. 8/2015.

Zona A, centro storico (art. 30)

Applicazione Limitazioni Coerenza Adeguamento Incremento
Si applica ad edifici che non conservano tracce dell’assetto storico e siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto Gli incrementi sono limitati a particolari esigenze abitative famigliari e di rivitalizzazione dei centri matrice Gli incrementi sono condizionati alla coerenza con uno strumento di pianificazione che analizzi, valuti e progetti l’assetto del centro di prima e antica formazione Il Piano Particolareggiato dev’essere adeguato al Piano Paesaggistico Regionale o verificato ad esso conforme (art. 2 L.R. 13/2008) +20% del volume per un max di 70 mc

Zone B-C, completamento ed espansione residenziale (art. 30)

Limitazioni Incremento

[PUC non adeguato al PPR]

Incremento

[PUC adeguato al PPR]

Premialità Incremento
Gli incrementi volumetrici sono limitati a esigenze abitative familiari e servizi connessi e differenziati al fine di incentivare l’adeguamento dei PUC al PPR da parte dei Comuni costieri. +20% del volume per un max di 90 mc. +30% del volume per un max di 120 mc. +5% del volume, con un incremento totale pari al 25% del volume.

Nelle seguenti ipotesi alternative:

-Efficientamento energetico intera unità;

-Riduzione isole di calore;

-Riutilizzo acqua reflue.

+ 5% del volume, con un incremento totale pari al 35% del volume.

Nelle seguenti ipotesi alternative:

-Efficientamento energetico intera unità;

-Riduzione isole di calore;

-Riutilizzo acqua reflue.

Zone D-G, industriali, artigianali, commerciali e servizi generali (art. 30)

Limitazioni

[zone D industriali o artigianali]

Limitazioni

[zone D commerciali o zone G]

Incremento

[zone D industriali o artigianali]

Incremento

[zone D commerciali o zone G]

Incremento

[zone D commerciali o zone G]

Gli incrementi volumetrici sono finalizzati all’espansione delle attività produttive. Nel caso di attività commerciali, considerata la casistica delle strutture esistenti, viene istituito un limite volumetrico per impedire una espansione volumetrica che vada oltre l’adeguamento delle attività esistenti. +25% del volume. +20% del volume per un max di 400 mc. Ai fini residenziali sono assentiti gli incrementi volumetrici solo per le abitazioni del titolare o del custode, nella stessa misura previste per le zone B/C (ma senza incremento del 5%).

Zone E, agricole (art. 30)

Limitazioni Incremento

[PUC non adeguato al PPR]

Incremento

[PUC adeguato al PPR]

Gli incrementi volumetrici sono consentiti oltre la fascia sensibile più prossima al mare (oltre 1000 m dalla linea di battigia marina, 300 m nelle isole minori), per far fronte alle esigenze abitative e produttive del mondo agricolo +20% del volume per un max di 90 mc. +30% del volume per un max di 120 mc.

Strutture ricettive (art. 31)

Finalità Limitazioni Interventi Incremento Limiti nei 300 m
Gli incrementi volumetrici sono finalizzati al miglioramento di una offerta turistica che mostra evidenti segni di obsolescenza e di inadeguatezza a prolungare la durata della stagione turistica. Le strutture devono ricadere nelle zone urbanistiche omogenee B,C,Fe G,purchè al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina. Riqualificazione anche mediante corpi separati. Adeguamento delle stanze, agli standard internazionali. Entro 60 giorni DGR con esemplificazione interventi ammessi e adeguamento inserimento nel paesaggio. +25% del volume legittimamente esistente, e sono consentiti mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. Gli interventi sono ammessi anche nelle strutture localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina purchè ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A e B o nelle aree individuate ai sensi dell’art. 10 bis com. 2, let. A) L.R.45 del 1989 e s.m.i.

Sottotetti e soppalchi (art. 33)

Finalità Limitazioni

[riuso dei sottotetti]

Incremento

[riuso dei sottotetti]

Limitazioni

[recupero con incremento]

Limitazioni

[recupero con incremento]

L’uso dei sottotetti anche modificati allo scopo, consente una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente con un nuovo consumo di suolo nullo. Nelle zone urbanistiche A,B e C sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il riuso dei sottotetti è consentito purchè siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti. Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nell’apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l’osservazione dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nelle zone urbanistiche B e C sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito purchè siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agilità previste dai regolamenti vigenti.

Altezze minime:

Le altezze minime sono:

a)Spazi abitativi 2,70 h

b)Spazi accessori 2,40 h

Per i Comuni sosti al di sopra i 600 m slm:

a)Spazi abitativi 2,55 h

b)Spazi accessori 2,25 h

Ai fini del recupero con incremento volumetrico dei sottotetti sono consentite modifiche esterne e interne consistenti nello spostamento di solai intermedi e modifiche esterne consistenti nella variazione delle altezze di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l’apertura di finestre e lucernari.

Sottotetti e soppalchi (art. 33)

Finalità Limitazioni Incremento Prescrizioni

[igienico-sanitarie]

Zona A
La possibilità di realizzare soppalchi, consente una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente con un nuovo consumo di suolo nullo. Nelle zone urbanistiche A,B e C è sempre consentita la realizzazione di soppalchi a condizione che non pregiudichino la statica dell’edificio. I soppalchi possono essere ottenuti anche attraverso la traslazione di partizioni interne orizzontali, diverse dai solai di calpestio, non più funzionali all’organismo edilizio, quali solai di controsoffitto privi di qualsiasi valore artistico, decorativo, costruttivo e materico. I soppalchi sono ammessi per non più del 40 % della superficie sottostante e per le unità abitative che abbiano altezze libere di interpiano minime di 4,60 m, tali da permettere una riparazione delle altezze per gli spazi sottostanti non inferiore a 2,40 m e per la parte soprastante una altezza media non inferiore a 2,00 m. Nei vani individuati con la nuova ripartizione, sia al piano inferiore che a quello superiore, sono rispettate le altre prescrizioni igienico-sanitarie previste dallo strumento urbanistico comunale. Nelle zone urbanistiche A sono ammesse nuove aperture finestrate solo se previste in sede di piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale. Per le altre zone urbanistiche l’apertura di eventuali nuove superfici finestrate è ammessa nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario.

Demolizioni e ricostruzioni (art. 38)

Finalità Incremento 300 m Deroga Criteri
Incentivi al rinnovo integrale del patrimonio edilizio, con spostamento, con spostamento dei volumi esistenti da zone ad alto valore paesaggistico, ambientale o ad alti rischio idrogeologico. Anche su proposta del privato interessato, è consentito il trasferimento volumetrico e con  deliberazione del Consiglio Comunale è determinato l’incremento volumetrico max del 40% del volume demolito, ed è individuata la localizzazione del nuovo edificio. Nella fascia del 300 m non possono essere localizzati nuovi volumi. Nella zona A è consentita la ricostruzione solo previa analisi delle valenze storiche del tessuto edilizio da fare con il Piano Paesaggistico del Centro di Antica e Prima Formazione. La ricostruzione è consentita secondo criteri di energia quasi zero (nzeb) e con materiali e tecniche di bioedilizia.

Programmi di riordino urbano (art. 40)

Finalità Incremento Premialità Case a 1 euro Criteri
Riordino urbano, riqualificazione degli ambiti urbani e delle periferie attraverso, Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale. Il programma integrato, di iniziativa pubblica o privata, prevede un incremento volumetrico massimo di 40% della volumetria demolita. Ulteriore incremento max del 30% se:

a)Riduzione della sup.  impermeabilizzata;

b)Dotazione aggiuntiva, di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione, quali verde pubblico, parcheggi entro e/o fuori terra;

c)Destinazione di parte dei volumi per l’edilizia residenziale sociale;

d)Valorizzazione dei beni paesaggistici e identitari;

e)Eliminazione dei detrattori ambientali e paesaggistici

La regione ed il sistema degli enti locali promuovono, nelle zone urbanistiche A e B, il ricorso a programmi integrati per il riordino urbano finalizzati al recupero e valorizzazione di immobili non utilizzati o sottoutilizzati, devoluti a prezzo simbolico dai proprietari al soggetto attuatore individuato dal programma. La riqualificazione è consentita secondo criteri di energia quasi zero (nzeb) e con materiali e tecniche di bioedilizia. Grande attenzione alla sostenibilità e accessibilità degli spazi ad uso collettivo.

Zone rurali (art. 26)

Finalità Residenza Lotto minimo Volume Punti di ristoro
Le direttive per le zone agricole saranno immediatamente operative in tutti i comuni della Sardegna, fatte salve le disposizioni del PPR e le normative più restrittive previste negli strumenti urbanistici comunali. Fino alla nuova disciplina delle zone agricole la residenza solo in lotti minimi di 3 ettari e per gli imprenditori agricoli e le aziende agricole, che svolgono effettiva e prevalente attività agricola. Sarà possibile raggiungere la superficie minima con lotti contigui per la residenza, e separati per gli altri interventi edilizi. Il volume realizzabile è calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue. Negli ambiti di paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro.

Semplificazioni (art. 2-15)

Finalità Semplificazione Definizione Sportello Unico per l’Edilizia Sanzioni
Superare le criticità applicative e le difficoltà interpretative affrontate quotidianamente dai Comuni con gravi ripercussione sui cittadini. Allineamento alle disposizioni statali Semplificazione dei titoli abilitativi (Permesso di costruire,  SCIA,  Edilizia libera, eliminazione della autorizzazione superamento della DIA). Definizione, in ampliamento, degli interventi di edilizia libera e degli interventi assoggettati a SCIA e negli altri casi il Permesso di costruire.. Lo Sportello Unico per l’Edilizia, regolare per il funzionamento dell’unico punto di accesso per il cittadino. Sanzioni e intervento sostitutivo per combattere l’abusivismo.