Agibilità

L’Agibilità è l’attestazione rilasciata dagli uffici comunali indispensabile per poter utilizzare e/o abitare un immobile. Attesta la sussistenza ed il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Il certificato è rilasciato per l’intero immobile in funzione del  permesso di costruire con le sue possibili varianti.

Ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettera g), della Legge 98/2013 il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

Nel caso in cui in una singola unità immobiliare vengano effettuati dei lavori di ristrutturazione il certificato deve essere richiesto entro 15 giorni dalla fine dei lavori (ai sensi dell’ all’art. 25, comma 1, del D.P.R. 380/01 e s.m. e i.).

Il certificato di agibilità è necessario a chiunque voglia:

  • vendereacquistare o affittare un immobile
  • esercitare qualunque attività commerciale o produttiva

Viene rilasciata dallo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di competenza entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Trascorsi 30 giorni senza ottenere risposta dal comune l’agibilità si intende attestata, sempre che sia pervenuto l’eventuale parere dell’A.S.L. nei casi in cui sia obbligatorio (art. 5, comma 3, lettera a) del D.P.R. 380/01 e s.m. e i). 

L’agibilità non ha una scadenza, ma in caso di ristrutturazioni, ricostruzioni o sopraelevazioni (totali o parziali) l’agibilità precedente perde la sua validità e va fatta domanda per il rilascio di una nuova certificazione.

In caso di danni strutturali dell’immobile (per esempio dopo un terremoto o un incidente) tali da compromettere la stabilità dell’edificio e, quindi, la sicurezza delle persone i Vigili del Fuoco possono revocare l’agibilità.

In caso di interventi edilizi abusivi che abbiano infranto anche una sola delle norme tecniche in vigore si rischia la revoca dell’agibilità.