Progettazione antincendio, la nuova normativa in vigore dal 18/11/2015

Le disposizioni di prevenzione incendi si applicheranno dal 18 novembre 2015 a 34 attività su 80

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2015 il Decreto 3 agosto 2015 contenente le nuove norme tecniche sulla progettazione antincendio che entreranno in vigore il 18 novembre 2015 ( 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale).

Le norme non si applicano a tutte le attività (non riguardano infatti edifici di civile abitazione, strutture sanitarie, alberghi ecc), ma solo a 34 delle 80 attività comprese nell’elenco allegato al Dpr 151/2011; principalmente le disposizioni si riferiscono ad attività industriali e produttive non normate come pastifici, officine per la verniciatura, officine per la saldatura ed il taglio di metalli, cementifici, stabilimenti siderurgici ecc. Vedi l’elenco.

Applicazione delle norme antincendio

Il decreto specifica che le norme tecniche si applicano alle 34 attività, sia a quelle di nuova realizzazione che a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre “in caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare”.

Le norme tecniche possono essere di riferimento per laprogettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del DPR 151/2011.

Prevenzione incendi: le soluzioni progettuali

Il decreto permette ai professionisti di scegliere tra soluzioni prescrittive, soluzioni alternative e il procedimento di deroga. La prima è una soluzione progettuale d’immediata applicazione nei casi specifici, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione e non richiedono ulteriori valutazioni tecniche.

Nelle soluzioni alternative il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendi ammessi. In quelle in deroga invece il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.

Per le attività previste dal decreto i progettisti potranno scegliere se applicare le nuove norme o la normativa esistente.

Fonte: www.edilportale.com

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *