Approvata la legge di Stabilità 2016, ecco le misure definitive per cittadini, imprese e professionisti

Legge di Stabilità 2016: approvato il testo definitivo, composto da un solo articolo e 999 commi. Ecco le principali novità su casa, lavoro, fisco, tasse, finanziamenti e opportunità varie

La manovra per il 2016 è finalmente legge!

Il Senato, infatti, ha votato la fiducia posta dal Governo sul testo composto da un solo articolo e 999 commi, arrivato dalla Camera con 162 voti favorevoli, 125 contrari e nessun astenuto, dando il contestuale via libera definitivo al provvedimento. Anche da Palazzo Madama è arrivato l’ok con 154 voti favorevoli, 9 contrari e nessun astenuto.

Di seguito riportiamo le principali misure presenti nella versione definitiva della legge di Stabilità per il 2016, di interesse per cittadini, professionisti ed imprese.

In allegato è possibile scaricare la scheda di sintesi con le principali novità in formato PDF.

Legge di Stabilità 2016, le principali novità per cittadini, professionisti ed imprese

Imu (commi 8-11)

Sono esentati dal pagamento dell’Imu:

  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
  • i terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori, indipendentemente dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti
  • i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso

Inoltre, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU (in luogo dell’esenzione, introdotta al Senato) per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante (colui che dà in comodato) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato.

Al contempo si estende detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

Tasi

Viene abolita la Tasi sull’abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio), anche nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile ad abitazione principale.

Si dispone un’aliquota ridotta per gli immobili-merce e si estende l’esenzione per la prima casa all’imposta sugli immobili all’estero (IVIE).

Detrazione Iva acquisto immobili nuovi

Prevista una detrazione Irpef del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva sull’acquisto, effettuato entro il 2016, di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.

Agevolazioni edilizia convenzionata

Prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata.

Affitti in nero

Previsto l’obbligo a carico del locatore di registrare il contratto di locazione entro 30 giorni. Nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, la determinazione da parte del giudice (nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione) del canone dovuto sarà pari a 3 volte la rendita catastale aggiornata.

Ecobonus 65%, detrazioni 50% e bonus mobili

Confermata la proroga fino al 31 dicembre 2016 sia dell’ecobonus del 65% per il miglioramento energetico degli edifici che della detrazione del 50% per le ristrutturazioni.

Introdotta la possibilità per i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016, fino a 16.000 euro.

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Detrazione per domotica

Prevista la detrazione del 65% anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

Leasing prima casa

Viene introdotta la locazione finanziaria per le abitazioni in via sperimentale per 5 anni, dal 2016 al 2020.

Sono deducibili ai fini IRPEF nella misura del 19% i canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché il costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro.

Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini Irpef è dimezzato (massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

Super ammortamenti

Imprese e professionisti che investono dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 in beni materiali strumentali nuovi possono portare in ammortamento un valore pari al 140% (maggiorazione del 40%).

Regime forfettario (ex minimi) per professionisti ed imprese

Modificato il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un’unica imposta sostitutiva: la soglia per il regime forfettario per i professionisti è innalzata fino a 30.000 euro (prima erano 15.000) e si pagherà un’aliquota unica del 15%. Viene estesa a 5 anni la disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria al 5%.

Immobili strumentali

Gli imprenditori individuali che possiedono immobili strumentali potranno scegliere, entro il 31 maggio 2016, di escludere tali beni dal patrimonio d’impresa mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Estensione del reverse charge

Esteso il meccanismo dell’inversione contabile a fini IVA (reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. split payment).

Incentivi per impianti a biomasse, biogas e bioliquidi

Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi nazionali 2020 in materia di fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in esercizio senza incentivi, è concesso un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo all’energia prodotta.

Canone RAI e fondo per l’innovazione

Il canone RAI per il 2016 è fissato nella misura di 100 euro (rispetto a 113,50 euro dovuti per il 2015). Si introduce una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone suddiviso in 10 rate.

Non sarà più possibile presentare la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora).

Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla nuova disciplina (il 33% per il 2016 sarà riservata all’Erario) sono destinati all’ampliamento della platea di abbonati esenti dal pagamento del canone, elevando il limite reddituale da 6.713,98 euro (art. 1, co. 132, L. 244/2007) a 8.000 euro.

Una parte delle maggiori entrate confluirà nel “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” sulle reti radiofoniche e televisive locali, di nuova istituzione presso il MISE, in cui confluiranno anche le risorse relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali, fermo restando l’assegnazione alla RAI della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento.

Sgravi contributivi (commi 83-86) 

Previsto per il settore privato uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016.

Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi.

Art bonus e credito d’imposta

Viene reso strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d’imposta, dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 (L. 106/2014), in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cd. Art-bonus).

La misura del credito d’imposta viene confermata al 65% anche a decorrere dal 2016.

Credito d’imposta per alberghi

Esteso il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (Piano Casa).

Si demanda ad un decreto ministeriale l’attuazione della disposizione.

Il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Beni culturali

Una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, è destinata agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione.

Finanziamenti agevolati per i soggetti danneggiati da eventi calamitosi

Previste disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza.

Il finanziamento deve essere erogato al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità.

Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all’importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese.

Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Appalti nei piccoli Comuni

I Comuni con meno di 10.000 abitanti potranno eseguire in autonomia gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro.

Pagamenti elettronici e POS

Dal 1° gennaio 2016 diventerà obbligatorio accettare pagamenti elettronici di qualsiasi importo.

Non avranno l’obbligo di dotarsi del POS i professionisti che dimostrano l’esistenza di una oggettiva impossibilità tecnica. Le multe per i trasgressori saranno definite con un futuro decreto del Mise.

Videosorveglianza

Previsto un credito di imposta per i sistemi di videosorveglianza digitale. I criteri per il suo funzionamento saranno definiti con un decreto del Mef.

Fonte: Acca

Isolamento acustico: come proteggersi dai rumori a casa e in ufficio

Pannelli fonoassorbenti per pareti e soffitti, pannelli acustici a sospensione e sistemi di isolamento a calpestio

Calpestio continuo proveniente dal piano superiore, stridore per lo spostamento di mobili nell’appartamento adiacente, chiasso proveniente della televisione del vicino o fastidioso frastuono proveniente dal traffico esterno; sono questi alcuni rumori da cui ogni giorno vorremmo proteggere le nostre case o i luoghi nei quali lavoriamo.

Coibentazione acustica 

Generalmente la prima preoccupazione è quella di isolare termicamente gli ambienti; tuttavia, poiché il rumore è un segnale di disturbo costituito da onde sonore percepite dal nostro orecchio  come sgradevoli e fastidiose, bisogna pensare anche al comfort acustico della propria abitazione (soprattutto per coloro che vivono in condominio), operando opportuna coibentazione in questo senso.

Inoltre se i rumori fastidiosi possono essere tollerabili in casa, in certi casi possono compromette la stessa attività lavorativa se il problema si manifesta in uffici, call center, scuole, ambienti per la ristorazione, sale conferenze ecc, con superfici riverberanti e un’acustica inadeguata. Infatti i rumori reiterati possono influire sul benessere psicofisico delle persone, rendendole irritabili e stressate. Ciò è particolarmente vero per chi lavora a scuola, in ufficio, negli ospedali e in altri edifici pubblici.

Per prima cosa è necessario individuare i punti di maggiore dispersione sonora, in modo tale da agire in modo efficace. Generalmente si potrebbe agire sulle pareti perimetrali e sugli infissi per difendersi dai rumori esterni, pareti divisorie e soffitto per proteggersi dai rumori di vicini rumorosi.

Inoltre bisogna scegliere se optare per un intervento “pesante”, se viene effettuato nell’ambito di una ristrutturazione sostanziale, o per un intervento poco invasivo e più veloce.

Generalmente per garantire una buona assorbenza dei rumori è necessario utilizzare pannelli fonoassorbenti (che evitano il propagarsi delle onde sonore) prediligendo quelli di facile posa e con caratteristiche come resistenza al fuoco, agli agenti chimici e all’usura del tempo.

Nella scelta dei materiali isolanti bisogna ricordare che un buon isolamento acustico garantisce anche l’isolamento termico, mentre il contrario non è sempre vero in quanto il poliuretano rigido, il polistirolo espanso e il vetro cellulare (usati per l’isolamento termico) non assicurano coibenza sonora efficace.

Isolamento acustico delle pareti

Chi vive in condominio sicuramente avrà sperimentato che dalle pareti confinanti con altre unità provengono numerosi rumori. Secondo il DPCM 5 dicembre 1997 tutte le partizioni verticali che dividono distinte unità immobiliari devono essere dimensionate con un potere fonoisolante apparente di almeno 50 dB. 

Blocchi da muratura acustici
Nel caso di nuove costruzioni o della realizzazione di una nuova partizione interna (in caso di frazionamento di un’abitazione esistente) si potrebbe optare per un blocco unico con potere di isolamento termoacustico come le Bioclima monopareti fono isolanti di EDIL LECA che, grazie alla configurazione dei fori e l’adeguata massa del blocco, consentono di ostacolare la trasmissione dei rumori provenienti dagli ambienti contigui, assicurando così un’ottima protezione acustica e termica in ottemperanza alle normative vigenti.
referenzeedilecaebloccoVEDI TUTTI I BLOCCHI DA MURATURA ACUSTICI

Pannelli e feltri acustici
Coloro che vogliono migliorare la coibentazione acustica della propria abitazione, senza interventi pesanti, potrebbero optare per l’applicazione di una controparete di cartongesso, all’interno della quale è possibile inserire materiale isolante.

Esistono anche particolari lastre in cartongesso che associano alla praticità della posa a secco ottimi risultati dal punto di vista della insonorizzazione, donando inoltre grande resistenza meccanica ed agli urti; un esempio è Tecno Fiberglass di TECNOSYSTEM pannelli “classe 0” rinforzati con fibra di vetro che rappresentano al contempo una soluzione alla finitura, al rivestimento ed isolamento in moltissime costruzioni.
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Inoltre in commercio esistono diversi tipi di pannelli e feltri acustici da usare come isolamento, a seconda dal materiale di cui sono composti; esistono pannelli fonoassorbenti polimerici, in fibre minerali, in legno, in materiali sintetici e con lamine di piombo.

Tra gli isolanti in lana di legno c’è CELENIT CG/F di CELENITun pannello isolante termico e acustico in lana di legno di abete rosso, mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza che viene accoppiato ad una lastra in cartongesso antincendio, per garantire oltre all’isolamento anche una buona resistenza al fuoco.

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Pannelli decorativi acustici
Per unire isolamento acustico ed estetica esistono pannelli fonoassorbenti decorativi che si applicano alla parete esistente per smorzare i suoni senza rinunciare al design.

A differenza degli altri sistemi di isolamento acustico, appositamente nascosti, questi pannelli decorativi si fanno notare, diventando un elemento distintivo dell’ambiente (generalmente di lavoro), oltre a migliorarne le proprietà acustiche.

Un esempio è offerto da SOUNDWAVE® WALL di Offecct i cui pannelli, di colori differenti, si adattano a qualsiasi ambiente interno.

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Intonaci per la correzione acustica
Per rendere l’intervento il meno impattante ed invasivo possibile si potrebbe optare per la posa di intonaci isolanti (dal punto di vista acustico) e fonoassorbenti che generalmente si utilizzano per ridurre i rumori aerei.

Tra questo tipo di intonaci c’è Wallrub di SPRAYRUBisolante acustico premiscelato a base elastomerica, costituito da mescole di elastomeri naturali provenienti dal recupero dei P.F.U. (pneumatici fuori uso) legati da additivi specifici atti a permetterne la miscelazione e la proiezione meccanica, che permette la realizzazione di manti isolanti e sigillanti capaci di coprire completamente e senza la formazione di giunti le superfici verticali.
intonaco1Per la realizzazione di rivestimenti acustici fonoassorbenti per teatri, sale convegni e auditorium, per l’eliminazione dell’eco, l’eliminazione del riverbero e la riduzione della rumorosità degli ambienti si può optare per l’intonaco fonoassorbente e isolante acustico Diathonite Acoustix di DIASEN che presenta anche buone caratteristiche di isolamento termico e le elevate capacità deumidificanti.

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Isolamento acustico del soffitto

Se il rumore proviene dal solaio del soffitto si può realizzare un controsoffitto, al cui interno s’inseriranno pannelli fonoassorbenti. Infatti già la sola riduzione della volumetria del locale comporta un miglioramento della qualità acustica interna; l’aggiunta di materiale isolante fa il resto.

Bisogna comunque considerare che il rumore da calpestio si può propagare anche lungo le pareti vicine, quindi per massimizzare l’efficacia del controsoffitto occorrerà intervenire anche su alcune pareti interne.

Pannelli fonoassorbenti per controsoffitti
All’interno del controsoffitto è possibile inserire pannelli indicati sia per l’isolamento acustico che per quello termico.

Il mercato offre anche prodotti ecologici, atossici e di durata illimitata, particolarmente indicati per controsoffitti e pareti in cartongesso, come Fibra LC ROLL di Isolmant,che contribuisce al raggiungimento di un potere fonoisolante superiore a 50 dB.

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Per ambienti di lavoro, sale conferenze o sale riunioni sono particolarmente indicati i pannelli Visual di Armstrongche offrono una soluzione a celle aperte in modo da ottenere specifiche prestazioni acustiche e migliorando l’estetica del controsoffitto oltre ad integrare facilmente corpi illuminati, faretti e bocchette di aerazione.
controsoffittoretinatoVEDI TUTTI I PANNELLI FONOASSORBENTI PER CONTROSOFFITTI

Pannelli acustici a sospensione
Per ambienti di lavoro open space, scuole, call center, uffici e ovunque sia necessario ridurre il rumore la soluzione migliore per limitare il riverbero sonoro è l’applicazione di pannelli acustici a sospensione o delle isole acustiche che permettono di non installare un intero controsoffitto

Tali soluzioni migliorano e ottimizzano l‘acustica generale quando si hanno particolari difficoltà architettoniche che impediscono la costruzione di un controsoffitto completo da parete a parete.

Un esempio sono le ‘vele acustiche’ THERMATEX Sonic di Knauf AMF Italia Controsoffitti che permettono di assicurare, con la loro notevole superficie (fronte e retro), un’ ottima possibilità di correggere l’acustica dei locali a costi ragionevoli, essendo anche un ottimo elemento architettonico di rottura dello spazio.
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Per la correzione acustica dei luoghi molto frequentati si può optare per dei baffle, come Rockfon Contour di ROCKFON un pannello acustico verticale, in lana di roccia in cui entrambe le facce sono rivestite con un velo acustico e la cui installazione  può essere messa in opera con diversi sistemi di sospensione.

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VEDI TUTTI I PANNELLI ACUSTICI A SOSPENSIONE

Isolamento acustico del pavimento

Se si vogliono limitare i rumori che noi stessi possiamo emettere in casa, oltre che proteggerci da quelli provenienti dai piani inferiori, si può pensare di isolare acusticamente anche il pavimento, ad esempio creando una specie di pavimento galleggiante, all’interno del quale inserire materiale coibente.

Sistemi di isolamento al calpestio
Per isolare il solaio di base si potrebbe optare per un materassino isolante termoacustico per la realizzazione di pavimenti galleggianti con massetti monostrato.

Un esempio è Isolmant D311 di Isolmant un materassino isolante termoacustico con un film alluminato e goffrato ad elevata resistenza meccanica con funzione anti-lacerazione che permette, con un unico prodotto, di isolare il solaio interpiano sia acusticamente, che termicamente al fine di consentire il rispetto delle norme attualmente in vigore.

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Bisogna però considerare che i rumori provenienti dal piano sottostante possono essere limitati solo parzialmente attraverso un intervento sul proprio pavimento; infatti le soluzioni attualmente in commercio contengono efficacemente i rumori prodotti dal proprio calpestio verso il piano sottostante ma sono meno efficaci nel limitare il rumore aereo sottostante.

VEDI TUTTI I SISTEMI DI ISOLAMENTO AL CALPESTIO

Infissi ad isolamento acustico

Il problema dell’isolamento acustico proveniente dall’esterno è sentito soprattutto in ambienti con considerevole inquinamento acustico proveniente da strade, traffico aereo ferrovie, locali notturni ecc.

Per isolare efficacemente la casa dai rumori esterni occorre operare prima di tutto sui serramenti, infatti generalmente le pareti perimetrali sono già abbastanza isolate. Si possono scegliere degli infissi isolanti, generalmente con doppi vetri, e costituiti da materiali appropriati come il PVC, che offre anche un buon isolamento termico (estivo ed invernale).

Per realizzare un isolamento acustico delle finestre e proteggerci dai rumori esterni è fondamentale l’insonorizzazione del serramento e cassonetto.

Generalmente gli infissi che hanno un buon isolamento termico possiedono anche una buona coibenza acustica.

Un esempio è la Finestra KF200 di INTERNORM , una finestra con doppio vetro in PVC che unisce un ottimo isolamento termico (fino a Uw = 0,85 W/m²K) e un buon isolamento acustico (fino a 45 dB).

Fonte: Edilportale

Isolamento acustico inadeguato: può essere considerato un grave difetto costruttivo?

Secondo la giurisprudenza l’inadeguato isolamento acustico si configura come un grave difetto costruttivo e pertanto è causa di risarcimento danni

Cos’è un “grave difetto costruttivo”

L’art. 1669 del Codice civile, “Rovina e difetti di cose immobili”, prevede che in caso di edifici o di altre cose immobili “se nel corso di 10 anni dal compimento l’opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta […]”.

Pertanto, in questi casi il proprietario dell’immobile ha diritto ad un risarcimento danni da parte del costruttore.

In linea generale la giurisprudenza riconosce come gravi difetti costruttivi di un edificio:

  • quelli che incidono sulla struttura e sulla funzionalità dell’opera
  • quelli che inibiscono in maniera considerevole il normale godimento della cosa
  • quelli che influiscono in maniera rilevante sull’utilità cui essa è destinata
  • quelli dovuti a carenze riconducibili ad erronee previsioni progettuali o prescrizioni esecutive del committente

Vengono considerati gravi difetti, ad esempio, l’utilizzo di materiali inadeguati e non posati a regola d’arte, impianti funzionanti in maniera non corretta, fenomeni di infiltrazione in appartamenti sottostanti, difetti di impermeabilizzazione coperture, caduta d’intonaco, ecc.

Analogamente, anche i problemi di isolamento acustico si configurano come gravi difetti costruttivi, qualora incidono in modo significativo sul godimento e sulla funzione abitativa del bene, in conseguenza del mancato rispetto dei parametri fissati dal DPCM del 5 dicembre 1997.

Inadeguato isolamento acustico e difetto costruttivo

La giurisprudenza ha già condannato più volte il costruttore al risarcimento dei danni per le conseguenze derivanti dall’inadeguato isolamento acustico.

Ultima è la sentenza del Tribunale di Milano del 13 novembre 2015, n. 12818, con cui i giudici hanno ribadito che i difetti dovuti ad un inadeguato isolamento acustico sono riconducibili ai gravi difetti costruttivi di cui all’art. 1669 del Codice civile, se compromettono il godimento e l’utilizzazione delle singole unità abitative.

Nel caso esaminato alcuni condòmini hanno citato in giudizio la società costruttrice, il progettista, il direttore lavori ed i tecnici incaricati di predisporre la relazione sui requisiti acustici dell’immobile, per i gravi difetti che l’inadeguato isolamento acustico ha procurato all’immobile di loro proprietà.

Viene formulata la richiesta di risarcimento danni per la propria salute e per la diminuzione di valore che l’immobile ha subito a causa dell’elevato livello di rumorosità riscontrato ed in conseguenza del mancato rispetto dei parametri fissati dal DPCM del 5 dicembre 1997.

Con apposita relazione tecnica, infatti, viene evidenziato il superamento dei limiti del livello di rumore da calpestio, lo scarso isolamento di facciata ed il rumore dovuto a impianti a funzionamento discontinuo.

Con riferimento alla consolidata giurisprudenza e all’art. 1669 del Codice civile, i giudici del tribunale di Milano hanno stabilito che i condòmini hanno diritto al risarcimento dei danni in virtù della clausola di responsabilità sia nei confronti dell’appaltatore che dei corresponsabili (ai sensi dell’art. 2055 Codice civile: se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno). Per quanto concerne il progettista, questi avrebbe dovuto progettare opportunamente l’isolamento, fornendo le indicazioni tecniche, sia grafiche che descrittive, necessarie a definire le parti dell’edificio tenute al rispetto dei requisiti acustici passivi. Inoltre, il direttore dei lavori avrebbe dovuto presenziare in cantiere, anche al fine di fronteggiare l’assenza dei riferiti dettagli grafici.

Pertanto, risulta fondamentale anche in fase di progettazione uno studio puntuale e complessivo dell’isolamento, nel rispetto dei requisiti previsti dal DPCM 5 dicembre 1997.

CONCLUSIONI: se vi state accingendo ad acquistare un immobile, affidatevi ad un tecnico competente in acustica ambiatale,  ed in modo particolare se l’immobile è stato realizzato dopo il 1997, bisogna verificare l’isolamento acustico  determinando i requisiti acustici passivi degli edifici. Nel caso non ci sia una corrispondenza all’interno dei valori di legge, per problematiche simili,  il Giudice ha condannato il costruttore edile alla restituzione del 30% del valore dell’immobile, la casistica tributaria si sta uniformando verso la difesa di chi compra l’immobile. 

Contabilizzazione del calore: obbligo di progetto

Impianti di contabilizzazione del calore.

Ci vuole il progetto????

Certo che si!!!

La Legge 10/91 Art. 26 Comma 3 recita: Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

L’adozione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore è una INNOVAZIONE, nello specifico si introducono due funzioni (termoregolazione e
contabilizzazione) che prima non erano presenti (L.10\91, art. 26, comma 5)

I sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere progettati ai sensi della legge 10/91.

Il progetto và presentato in Comune?

L’ articolo 28 della Legge 9 gennaio 1991 n° 10 stabilisce che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

Inoltre la ex Legge 46\90 ora D.M. 37\08 impone che tutti gli interventi sugli impianti vengano progettati ai fini della sicurezza.

A ciò si aggiunga il fatto che il BUON SENSO indica sempre di pensare…prima di fare; il lavoro và fatto prima con la testa e poi con le mani.

Infatti progettare vuol dire immaginare e definire un sistema che soddisfi un’esigenza del committente e nello deve definire:

  1. cosa si vuole ottenere (il servizio)
  2. con quali mezzi (con quali apparecchi)
  3. come utilizzarli (istruzioni per l’uso)
  4. come mantenerlo (istruzioni di manutenzione)

Per quanto riguarda un impianto di contabilizzazione (che non è solo un insieme di apparecchiature) il progetto deve dare chiare risposte a queste domande:

  1. che potenza ha ciascun corpo radiante?

  2. come si esegue il conteggio della ripartizione dei costi?

  3. come si applica la norma UNI 10200 nel caso specifico?

  4. quanto valgono i nuovi millesimi riscaldamento?

  5. quanto vale il consumo involontario?

  6. come si calcola l’energia utile ogni anno?

Occorre quindi che il progettista si assuma le sue responsabilità e:

  1. capisca a fondo la situazione dell’edificio e dell’impianto

  2. individui le soluzioni corrette

  3. informi il committente

  4. dia una garanzia di prestazione

  5. sia reperibile a lungo termine per risolvere i problemi

Solo un ESPERTO può assumersi queste responsabilità!
Gli inesperti fanno la loro parte e non si fanno più trovare scaricando al responsabilità su altri….

Nella contabilizzazione del calore l’idea progettuale deve essere trasmessa, controllata verificata e messa in pratica non è sufficiente un pezzo di carta…..
Qualcuno deve seguire il lavoro dall’inizio alla fine sapendo esattamente cosa si deve fare.

Per la contabilizzazione del calore ci VUOLE UN OPERATOE ESPERTO altrimenti si rischia di trasformare un’opportunità nell’ennesima fregatura per l’utente e una fonte inesauribile di problemi e conteziosi per l’amministratore!!!

Contabilizzazione del calore – Circolare-UNI10200-2013

 

VIDEO SPIEGAZIONE SUL PERCHE’ E’ OBBLIGATORIO IL PROGETTO 

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Un piccolo riepilogo di spiegazione

Il D. Lgs 102/14, decreto di recepimento della direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, introduce in Italia l’obbligo di installare impianti di contabilizzazione del calore, con lo scopo finale di diminuire i consumi e premiare l’efficienza energetica.  Grazie ai contatori di calore tutti gli inquilini o proprietari pagheranno solo il calore che hanno effettivamente consumato, mettendo fine alla pratica finora in uso in molti condomini di ripartire le spese di riscaldamento in base ai millesimi. La “vecchia” ripartizione dei consumi trascurava, e di fatto disincentivava, qualunque strategia di risparmio energetico intrapresa autonomamente all’interno di una unità immobiliare, poiché il risparmio non andava a beneficio del proprietario dell’unità ma veniva ripartito, così come i consumi, tra tutto il condominio in base al calcolo dei millesimi.

Obblighi

Il decreto 102/14 prevede l’obbligo di installazione dei contatori a carico dei condomini, per consentire così la registrazione di tutti i consumi delle singole unità immobiliari. Tutti i condomini con il riscaldamento centralizzato dovranno adottare i contatori di calorie, salvo in caso di impossibilità di poter effettuare i lavori tecnici di installazione. Dopo l’installazione le spese per il riscaldamento saranno ripartite tra i condomini in base ai consumi individuali e ai costi di manutenzione degli impianti, non più da millesimi ma secondo la norma tecnica UNI 10200.

Chi non rispetterà gli obblighi del decreto sarà punito con una multa da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500 euro. Ogni regione italiana regola la propria normativa di recepimento della direttiva, e può eventualmente anticipare l’obbligo: in Lombardia, ad esempio, l’obbligo è già in vigore e il termine ultimo per la contabilizzazione era fissato al 1° agosto 2014.

Scadenze

La direttiva europea 2012/27/UE stabilisce che ogni regione può recepire il decreto in autonomia, pur rispettando l’obbligo imposto a tutti di installazione dei contatori di calore entro e non oltre il 31 dicembre 2016. In questa data tutti i condomini che dispongono di un impianto centralizzato dovranno avere già installato sistemi di contabilizzazione del calore. Gli impianti misureranno e contabilizzeranno la quantità di calore effettivamente consumata in ogni appartamento, consentendo così di attribuire le spese di riscaldamento a chi ha effettuato i consumi.

Tipologie di contabilizzazione

Due possono essere le tipologie di contabilizzazione del calore: diretta e indiretta.

Diretta è quella che si basa sulla misura dell’energia termica prelevata da ciascuna unità immobiliari, attraverso la misura di parametri tecnici in ingresso e in uscita del circuito utilizzatore per quantificare l’energia effettivamente rilasciata nell’appartamento. E’ praticabile nei condomini con distribuzione orizzontale, dove ogni unità immobiliare ha un unico punto di consegna del fluido termovettore: inserendo un contatore di calore su questa tubazione di adduzione si possono misurare direttamente i consumi dell’unità immobiliare.

La contabilizzazione indiretta si basa invece sulla valutazione dell’energia consumata dall’utenza attraverso i dati raccolti da particolari strumenti detti ripartitori di calore. Tali ripartitori misurano indirettamente il consumo di ogni corpo scaldante, attraverso una media tra la temperatura superficiale del corpo scaldante e la temperatura dell’ambiente, e unendo le informazioni fornite da tutti i ripartitori posso fare una proporzione tra i consumi delle varie unità immobiliari che compongono l’intero condominio. La contabilizzazione indiretta è particolarmente adatta per i condomini con distribuzione a colonne montanti, molto diffusi in Italia.

Ripartizione dei consumi

Per quanto riguarda la ripartizione dei consumi, è importante sottolineare che le spese per il riscaldamento non vengono più ripartite in base ai millesimi, ma secondo la norma UNI 10200, che prevede la somma di una quota fissa e di una quota variabile

La quota fissa riguarda i costi di gestione dell’impianto e le perdite di distribuzione dell’impianto, ovvero il consumo involontario e le spese stabilite dal gestore. La quota variabile invece si basa sul consumo volontario, e si basa sui consumi rilevati dai contatori di calore.

Cosa cambia…

La direttiva europea 2012/27/UE introduce un obbligo importante nell’ottica di aumentare l’efficienza energetica del parco edilizio esistente. Ma cosa cambia per tutti i soggetti coinvolti in questa partita?

Per chi abita nei condomini viene sì introdotto un obbligo, con tutte le spese di installazione a loro carico, ma viene contemporaneamente data una grande possibilità di risparmio: abbinando contabilizzazione e termoregolazione gli abitanti delle varie unità immobiliari potranno regolare in autonomia la temperatura del proprio appartamento, pagando solo il consumo reale e smettendo di dover contribuire a finanziare anche le inefficienze dei “vicini”. Un maggiore risparmio economico sarà anche dato dalla nuova ripartizione delle spese, non più in base ai millesimi ma con un calcolo accurato da norma UNI 10200.

Gli amministratori condominiali avranno l’obbligo di far adeguare gli impianti di riscaldamento centralizzato, mediante la presentazione di un progetto che dovrà essere redatto da tecnici specializzati, consegnato in assemblea condominiale e successivamente in comune, in base alle normative regionali vigenti.

Per i tecnici che si occupano di efficienza energetica e di impianti nasce l’esigenza di specializzarsi nella contabilizzazione e termoregolazione del calore, non solo per stare al passo con una normativa giovane e in continua evoluzione, ma anche e soprattutto per essere in grado di offrire ai propri clienti soluzioni e opportunità per migliorare il comfort e risparmiare energia.

Si ricorda che l’installazione dei contabilizzatori di calore beneficia della detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute. Per avere il bonus Irperf occorre munirsi dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti, la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E del decreto 19 febbraio 2007, che va inviata telematicamente all’Enea entro 90 giorni dal collaudo dell’intervento. Tutti i pagamenti poi vanno fatti con bonifico postale o bancario, soggetto a ritenuta al 4%, che deve indicare anche il codice fiscale dell’amministratore o del condomino che ha effettuato il pagamento, oltre che la causale del versamento (“articolo 16-bis, Dpr 917/1986”) e il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Fonti:
http://www.systemmind.com/
http://www.ediliziaenergetica.it/ 
 

Caldaie: il controllo dei fumi

Ogni quattro anni è obbligatorio il bollino blu per la caldaia, anche di piccola taglia, se non usa fonti rinnovabili. Il rilascio spetta a un tecnico abilitato, che il provato o l’amministratore in condominio è tenuto a fare intervenire. Questo dice la legge. Ma sono molte le differenze tra una regione e l’altra.

Con il Dpr 74/2013 viene sancito l’obbligo di invio del rapporto di controllo ogni 4 anni per le caldaie fra i 10 e i 100 kW. Ma continuano a esserci grandi differenze tra le regioni. Fino al 2015, a livello nazionale la periodicità dell’obbligo era prevista ogni 2 anni per gli impianti fino a 35 kW (quelli domestici) e ogni anno per quelli con potenza superiore. Con il D.lgs. 192/2005 la periodicità è estesa a 4 anni per gli impianti domestici con meno di otto anni di età e 2 per altri impianti, assegnando però alle Regioni la possibilità di mutare tali criteri secondo le proprie realtà territoriali. da quella data, si è assistito a un proliferare di leggi e regolamenti locali che hanno reso il servizio di ispirazione diverso da zona a zona, con interpretazioni della legge differenti.

La regola è stata introdotta la prima volta con la legge 10/91 (decreto attuativo Dpr 412/93): gli impianti termici alimentati non da fonte rinnovabile sono soggetti a un controllo periodico, per verificare che l’efficienza energetica sia ancora quella dichiarata in fase di collaudo. E’ il Dpr 74/2013 a sancire che per le caldaie a gas fra i 10 e i 100 kW l’autocertificazione (il cosiddetto bollino blu) scatta per obbligo solo ogni 4 anni. Le verifiche spettano a un tecnico abilitato, che dietro il pagamento di un onere rilascia appunto un’autocertificazione (rapporto di controllo) e la invia all’ente preposto (Comune o Provincia o ente che gestisce il Catasto degli impianti termici, laddove attivato). L’autocertificazione sostituisce l’ispezione da parte dell’ente preposto. Sono previsti però controlli a campione e sugli impianti che risultano privi di autocertificazione o se questa presenta delle criticità tecniche. In caso di mancato rispetto delle regole scatta un onere di ispezione, il cui importo è variabile a seconda del luogo. Nonostante la norma statale, sussiste grande diversità tra le Regioni (che hanno legiferato in autonomia).

Come è fatta la caldaia

L’elemento principale di una caldaia è il bruciatore, che ha il compito di miscelare il carbonio del combustibile con l’ossigeno dell’aria. Sopra di esso si trova una serpentina metallica, attraversata al suo interno dall’acqua da riscaldare e investita all’esterno dai fumi di combustione. L’acqua riscaldata dalla serpentina è inviata ai tubi del circuito dell’impianto (radiatori o pannelli radianti). I fumi residui vengono quindi espulsi attraverso la canna fumaria che arriva fino al tetto.caldaia-come-e-fatta-300x264

Chi ha adottato le nuove regole?

Le Regioni che hanno recepito di recente norme particolari per l’ispezione delle caldaie sono dieci, cioè Abruzzo, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Di queste, solo Liguria, Lombardia, Marche, Toscana e Umbria hanno regolamentato il servizio di ispezione caldaie nella propria interezza e solo la Lombardia avendo anche citato in modo esplicito la Nuova Direttiva 31/2010/UE avrebbe facoltà di seguire proprie regole locali. In tutti gli altri casi, il Dpr è stato recepito solo in modo parziale, magari per gli aspetti inerenti il libretto di impianto o il catasto (come in Piemonte, Veneto e Sicilia), in altri rimandando la questione all’emanazione di un successivo regolamento (come in Abruzzo e Puglia). Ciò che conta comunque, ai fini degli utenti, è rilevare come anceh i governi locali anche quando hanno preso atto della norma nazionale hanno comunque deciso di agire in autonomia.

Le altre Regioni che applicano le leggi vecchie.

A mantenere le vecchie periodicità e i precedenti criteri sono la maggior parte delle Regioni. Dal Sud al Nord, la tempistica per i controlli è rimasta biennale per impianti e annuale per quelli più grandi a servizio di condomini. Le soglie sono rimaste quelle della vecchia legge (Dpr 551/99 e D.lgs. 192/2005), che individua tre fasce più importanti sotto i 35 kW (quelli domestici) sottoposti a controlli in genere biennali; da 35 a 116 kW (piccoli condomini) e sopra i 116 kW (installati in grandi condomini o edifici non residenziali) soggetti a verifiche annuali. da sottolineare che il limite dei 116 kW trae origine da un motivo strettamente tecnico: fino al 2011, infatti, sopra questa potenza era previsto che per le caldaie fosse prodotto anche il cosiddetto certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Obbligo che poi è stato tolto con lo stesso Dpr 151/2011, perchè gli impianti fino a 350 kW sono considerati a basso rischio.


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Centralizzato o singolo: cambia il responsabile

L’obbligo di produrre l’autocertificazione (cioè il rapporto di controllo) del proprio impianto tocca a chi vive nell’appartamento, sia esso proprietario o inquilino. Per l’impianto centralizzato del condominio, responsabile è l’amministratore, che può delegare questo compito a una ditta del settore che assume il ruolo di “terzo responsabile”.

In tutti i casi le verifiche devono essere effettuate da ditte abilitate che, terminato il controllo, compilano il cosiddetto rapporto di efficienza energetica e lo trasmettono all’ente preposto.

La responsabilità di raccogliere le autocertificazioni e di disporre le verifiche a campione ricade in generale sulle Province e sui Comuni sopra i 40 mila abitanti. A loro volta, questi enti sono spesso supportati da agenzie per l’energia o società in house.

Superefficienti e a norma

Dal 26/09/2015 non si possono più costruire apparecchi a bassa efficienza. Quelli costruiti prima possono essere venduti e installati sino a esaurimento scorte. Lo stabilisce la direttiva europea “Eco-design” recepita in Italia con DI 201/2007.

Da settembre 2015 viene introdotta anche la nuova etichetta energetica sugli standard minimi di efficienza delle caldaie: da A+ (max) a G per riscaldamento; da A (max) a G per acqua calda.

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La condensazione

Questa tecnologia è disponibile sia per i modelli “solo riscaldamento” sia per i “combinati” (che producono anche acqua calda sanitaria). I vantaggi:

  1. le caldaie a gas raggiungono un rendimento che supera il 100% (in generale è del 108%/110%), grazie alla capacità di recuperare e sfruttare anche il calore del vapore acqueo contenuto nei fumi;
  2. sono efficienti non solo con impianti a bassa temperatura, ma anche con impianti tradizionali con radiatori in ghisa o alluminio.

L’installazione di una caldaia a condensazione ad alta efficienza e la contemporanea messa a punto del sistema di termoregolazione può portare a diminuire i consumi del 20/30%

La sostituzione della caldaia con contestuale sistemazione dell’impianto di riscaldamento, autonomo o centralizzato gode dell’ecobonus al 65% (detrazione fiscale irpef o Ires) valido fino al 31/12/2015. dal 1/1/2016 lo sconto potrebbe essere inferiore.

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Progettazione antincendio, la nuova normativa in vigore dal 18/11/2015

Le disposizioni di prevenzione incendi si applicheranno dal 18 novembre 2015 a 34 attività su 80

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2015 il Decreto 3 agosto 2015 contenente le nuove norme tecniche sulla progettazione antincendio che entreranno in vigore il 18 novembre 2015 ( 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale).

Le norme non si applicano a tutte le attività (non riguardano infatti edifici di civile abitazione, strutture sanitarie, alberghi ecc), ma solo a 34 delle 80 attività comprese nell’elenco allegato al Dpr 151/2011; principalmente le disposizioni si riferiscono ad attività industriali e produttive non normate come pastifici, officine per la verniciatura, officine per la saldatura ed il taglio di metalli, cementifici, stabilimenti siderurgici ecc. Vedi l’elenco.

Applicazione delle norme antincendio

Il decreto specifica che le norme tecniche si applicano alle 34 attività, sia a quelle di nuova realizzazione che a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre “in caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare”.

Le norme tecniche possono essere di riferimento per laprogettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del DPR 151/2011.

Prevenzione incendi: le soluzioni progettuali

Il decreto permette ai professionisti di scegliere tra soluzioni prescrittive, soluzioni alternative e il procedimento di deroga. La prima è una soluzione progettuale d’immediata applicazione nei casi specifici, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione e non richiedono ulteriori valutazioni tecniche.

Nelle soluzioni alternative il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendi ammessi. In quelle in deroga invece il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.

Per le attività previste dal decreto i progettisti potranno scegliere se applicare le nuove norme o la normativa esistente.

Fonte: www.edilportale.com

Gli impianti antincendi

Il D.P.R. 151/2011 che regolamenta i nuovi procedimenti relativi alla prevenzione incendi, introduce importanti modifiche che interessano anche condomini residenziali, incluse le autorimesse e le centrali termiche di loro pertinenza. Tali modifiche riguardano sia i criteri di classificazione di questi edifici, sia i procedimenti necessari per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio).

Con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 151/2011, anche per i fabbricati ad uso civile sono stati introdotte importanti modifiche dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Le modifiche introdotte non alterano ne le regole tecniche a cui gli edifici devono sottostare ne, di conseguenza, le opere di adeguamento necessarie, bensì introducono nuovi criteri procedurali per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) che sostituisce l’ormai superato Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

Il D.P.R. 151/2011, inoltre, fissa entro un anno dalla sua entrata in vigore il termine ultimo per la regolarizzazione dei fabbricati esistenti che non risultano ancora in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi.

Le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco presenti all’interno dei condomini vengono classificate in 3 categorie in funzione del livello di rischio; per ciascuna categoria è previsto un differente iter procedurale.

Vengono considerati “a rischio basso” le seguenti attività:

  • Centrali termiche con potenzialità compresa tra 116 e 350 kW (attività 74/A del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982);
  • Autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 300 e 1000 mq 1 (attività 75/A del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982);
  • Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 24 e 32 m 2 (attività 77/A del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Per le attività a basso rischio di incendio, l’iter procedurale da istruirsi è il seguente:

  • Predisposizione di progetto di adeguamento alla normativa antincendio da firmarsi a cura di professionista abilitato ai sensi della L. 818/81;
  • Adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali;
  • Acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato;
  • Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata del progetto, delle documentazioni e delle certificazioni di cui ai punti precedenti.

Per tali attività i sopralluoghi da parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco sono previsti a campione; il timbro di protocollo della SCIA vale come autorizzazione all’esercizio dell’attività secondo il criterio del silenzio-assenso.

Vengono considerati “a rischio medio” le seguenti attività:

  • Centrali termiche con potenzialità compresa tra 350 e 700 kW (attività 74/B del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982);
  • Autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 1000 e 3000 mq (attività 75/B del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982)
  • Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 32 e 54 m (attività 77/B del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Per le attività a medio rischio di incendio l’iter procedurale da istituirsi è il seguente:

  • Presentazione di progetto da sottoporsi alla richiesta di valutazione ai fini antincendio ai sensi dall’art. 3 del D.P.R. 151/2011 (ex richiesta di Parere di Conformità Antincendio);
  • Adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali;
  • Acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato;
  • Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata delle documentazioni e certificazioni di cui al punto precedente.

Anche per queste attività i sopralluoghi da parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco sono previsti a campione; il timbro di protocollo della SCIA vale come autorizzazione all’esercizio dell’attività secondo il criterio del silenzio-assenso.

Infine, vengono considerate “a rischio alto” le seguenti attività:

  • Centrali termiche con potenzialità superiore a 700 kW (attività 74/C del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982);
  • Autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 3000 mq (attività 75/C del D.P.R.151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982);
  • Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 54 m (attività 77/C del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Per le attività ad alto rischio d’incendio l’iter procedurale da istruirsi è il seguente:

  • Presentazione di progetto da sottoporsi alla richiesta di valutazione ai fini antincendio ai sensi all’art. 3 del D.P.R. 151/2011 (ex richiesta di Parere di Conformità Antincendio);
  • Adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali;
  • Acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato;
  • Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata delle documentazioni e certificazioni di cui al punto precedente.

In questo caso il sopralluogo da parte dei funzionari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza è sempre previsto, pertanto non vale il criterio del silenzio-assenso.

Tutti i condomini già in possesso di Parere di Conformità Antincendio ma che alla data di entrata in vigore del D.P.R.151/2011 non risultano ancora in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi sono tenuti a portare a compimento la pratica attraverso l’attuazione dei progetti precedentemente approvati e presentando, in sostituzione della ormai superata richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, SCIA antincendio ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 .

 

Tutti i condomini già in possesso del regolare Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità alla scadenza del periodo di validità del certificato devono presentare “richiesta di rinnovo della conformità antincendio” (ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 151/2011) attraverso la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio).

In maniera analoga a quanto avveniva per i Certificati di Prevenzione Incendi, anche le SCIA antincendio devono essere rinnovate. Il periodo di validità delle SCIA antincendio varia secondo il seguente criterio:

  • Per le Centrali Termiche (attività 74 del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982) la validità viene estesa da 3 a 5 anni;
  • Per le autorimesse (attività 75 del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982) la validità viene estesa da 3 a 5 anni;
  • Per i fabbricati destinati a civile abitazione con altezza antincendio maggiore di 24 m (attività 77 del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982) la validità viene estesa da 6 a 10 anni.

Per i certificati in corso di validità alla data di entrata in vigore del Decreto la scadenza del periodo di validità rimane quella indicata sui certificati medesimi.

Modulistica:

http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=737

Dal 2016 tutti i condomini dovranno dotarsi di contatori individuali di calore o raffreddamento

La Direttiva, 2012/27/UE, che andrebbe recepita entro il 5 giugno 2014, impone agli Stati membri di fissare un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica che guardi ai consumi e ai risparmi di energia primaria o finale per l’ottenimento del 20% di risparmio entro il 2020 (il cd. pacchetto clima-energia 20-20-20 che punta anche alle energie rinnovabili e ad una consistente riduzione di emissioni di CO2 nell’atmosfera).

Ricordiamo che gli articoli chiave della Direttiva europea sono relativi alla ristrutturazione degli immobili nel settore pubblico, ai regimi obbligatori di efficienza, alla misurazione e alla contabilizzazione dell’energia, alla promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, alla trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia.

La situazione italiana. Il nostro paese ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva ed è ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari competenti. Il nostro paese ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva ed è ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari competenti. In particolare, per quanto riguarda i condomini è fondamentale sottolineare che entro il 31 dicembre 2016, tutti gli edifici con il riscaldamento centralizzato dovranno dotarsi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Infatti, lì dove la pluralità di edifici (supercondominio) o gli edifici polifunzionali, siano serviti da un impianto di distribuzione centralizzato o da una rete di teleriscaldamento per la fornitura di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda, entro il 2016 le imprese fornitrici del servizio dovranno obbligatoriamente installare contatori individuali di calore o di fornitura di acqua calda in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura; inoltre, le stesse imprese dovranno dotare gli utenti finali di contatori individuali per la misurazione dell’effettivo consumo di calore di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, che risultino efficienti sia in termini di costi che di potenziali risparmi energetici (l’installazione dovrà risultare tecnicamente possibile, in caso contrario sarà il tecnico abilitato o il progettista dell’impianto, a relazionare in un rapporto tecnico la non fattibilità dell’intervento).

In quest’ultimo caso, cioè lì dove l’intervento da parte dell’impresa fornitrice del servizio non sia possibile, si può ricorrere all’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore individuali, da installarsi su ogni singolo radiatore per la corretta misurazione dei consumi (così come previsto dalla norma UNI EN 834).

Rivoluzione in condominio. Nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato, i sistemi tecnologici che consentono la contabilizzazione del calore permettono sia di regolare autonomamente la temperatura in ogni unità immobiliare, sia di suddividere le spese in proporzione a quanto ciascun condomino effettivamente consuma (si possono ottenere risparmi di combustibile tra il 10% e il 30% annui).

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Installazione di condizionatori d’aria in edifici situati nel centro storico. Alcune soluzioni.

Quando si parla di installazione in un’unità immobiliare ubicata in condominio è necessario soffermarsi anche su alcune questioni più strettamente connesse con l’edificio. Il proprietario non può fare tutto quello che vuole. L’uso della propria unità immobiliare può determinare pregiudizi e ingerenze a carico dei diritti altrui.

All’installazione del condizionatore, possono seguire delle contestazioni relative alla violazione di norme dettate o dal regolamento condominiale, a causa dell’alterazione del decoro architettonico dello stabile ed all’eccessiva rumorosità dell’impianto, o del regolamento edilizio, che pone dei precisi limiti.

Posizionare l’unità esterna di un condizionatore sulla facciata di un edificio è certamente una condotta in grado d’incidere, alterandolo, sul decoro dell’edificio.

Non v’è dubbio che la violazione debba essere valutata caso per caso, non potendosi affermare a priori che si tratta di un comportamento illecito. In alcuni casi, però, ci si è mossi per salvaguardare la bellezza o le particolari caratteristiche di una costruzione.

Alcuni Comuni italiani, infatti, hanno disposto, per regolamento, il divieto assoluto di esposizioni di qualsiasi forma di condizionatori o cavi elettrici nelle costruzioni dei rispettivi centri storici.

In questo vengono in aiuto diverse aziende che stanno lanciando sul mercato nuovi condizionatori con la peculiarità del basso impatto estetico, proponendo unità esterne e split interni a scomparsa.

http://www.olimpiasplendid.it/climatizzazione/senza-unita-esterna

Queste linee di condizionatori, sia in versione on-off che inverter, dispongono di un particolare tipo di unità condensante (quella esterna) canalizzabile.

Questa può essere installata all’interno di cantine, soffitte, controssoffitti, magazzini, locali di servizio, evitando pertanto di esporre l’unità esterna sulla facciata dell’edificio. La canalizzazione dell’unità di condensazione è realizzabile tramite un tubo rigido o flessibile (massima lunghezza 10 m, diametro dei fori nella parete esterna = 160 cm).

L’installazione è praticamente identica alle classiche unità esterne, l’unica differenza sta nella distanza dalle unità interne, che non deve superare i 10 m.

Quando un condizionatore può considerarsi lesivo del decoro architettonico dell’edificio?

Con questa locuzione, è bene ricordarlo, si fa riferimento alle linee ed alle strutture dell’edificio che lo caratterizzano e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità (cfr. Cass. n. 851/2007). L’estetica dell’edificio non dev’essere particolare, bastando una linea estremamente semplice per poter parlare di decoro architettonico. Il danno al decoro deve tradursi in un pregiudizio economico per le parti comuni e/o per quelle di proprietà esclusiva (cfr. Cass. n. 1286/2010).

Il concetto di estetica, si evolve con i tempo e fa si che ciò che era mal percepito jeri, non lo sia oggi. A questa conclusione, che consente di poter parlare del decoro architettonico in una prospettiva evolutiva, è giunto qualche anno fa il giudice di pace di Grosseto, il quale affermo per l’appunto che determinati impianti, quali quelli di condizionamento e satellitari, non sono più considerati lesivi dell’estetica dell’edificio, essendo percepiti comunemente quali normali elementi presenti sugli stabili (cfr. GdP Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038).

Resta fermo, in ogni caso, il potere del regolamento condominiale di natura contrattuale di vietare qualsivoglia modificazione dell’estetica dell’edificio anche sulle parti di proprietà esclusiva, nonché la possibilità per il regolamento assembleare di disciplinare l’uso delle cose comuni per salvaguardare il decoro dello stabile: tale ultima regolamentazione non può però mai tradursi in un divieto d’uso (es. posso dirti come installare il condizionatore ma non posso vietarti di farlo).

In questo contesto di carattere generale, si dovrà:

a) valutare se il regolamento condominiale vieti o disciplini (a seconda della sua natura) questo genere d’installazioni;

b) valutare obiettivamente se l’installazione è pregiudizievole dell’estetica dell’edificio (ci vien da dire che difficilmente un motore di condizionatore poggiato sul piano di calpestio del balcone può essere considerato tale);

c) all’esito di questa valutazione in alternativa, porre in essere i rimedi necessari o lasciar blaterare il proprio vicino (sta sempre a chi si lamenta d’un fatto provarlo in giudizio) e se dovesse insistere nelle proprie lamentele diffidarlo formalmente chiedendogli di cessare ogni turbativa.

 

Fonte: www.condominioweb.com

 

Bonifica amianto e detrazioni fiscali

Bonifica amianto e detrazioni fiscali

Gli interventi di bonifica dall’amianto usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia?

Per rispondere al quesito è bene svolgere una necessaria presenza sulla normativa riguardante l’amianto.

La legge nazionale di riferimento è la numero 257 del 1992. La legge s’inserisce in un quadro complessivo che vede direttamente interessate anche le Regioni che hanno specifiche competenze in materia.

Come dire: la normativa di carattere nazionale dev’essere integrata con i piani regionali per l’amianto adottati dalle singole regioni.

In sostanza, senza per ciò voler fornire risposte esaustive, ma meramente indicative, è possibile affermare quanto segue: sul territorio nazionale è necessario, con le modalità indicate dalle singole regioni, censire la presenza dell’amianto in ogni edificio pubblico o privato al fine di consentire le necessarie attività di bonifica.

Che cosa vuol dire esattamente bonifica dall’amianto?

Negli allegati al decreto ministeriale 6 settembre 1994 si legge che per bonifica dall’amianto s’intende ogni attività tesa;

a) alla rimozione;

b) all’incapsulamento;

c) al confinamento dell’amianto.

La bonifica può riguardare l’intera installazione o essere circoscritta alle aree dell’edificio o alle zone dell’installazione in cui si determina un rilascio di fibre(http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/amianto/normativa/DM06set94.pdf)

La rimozione avviene, come spiega lo stesso termine, con l’asportazione della parte di manufatto contenente amianto (si pensi alle coperture dei tetti).

L’incapsulamento avviene trattando l’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti ed hanno la finalità di inglobare le fibre di amianto e renderlo quindi inoffensivo (chiaramente questa tecnica necessità di verifiche periodiche di tenuta dei materiali utilizzati al fine di evitare successive dispersioni)

Il confinamento, come dice la stessa parola, è quella tecnica che serve ad isolare le parti in cui è presente l’amianto dalle altre parti dell’edificio, in modo tale che le fibre non possano liberamente circolare (cfr. d.m. 6 settembre 1994).

La scelta migliore va fatta in relazione allo specifico caso concreto sulla base delle valutazioni effettuate dalle ditte e dai tecnici abilitati rispetto a questo genere d’interventi, ma appare evidente che la soluzione più drastica, quella della rimozione, appare la migliore al fine di eliminare definitivamente il problema. Ciò, chiaramente, ove sia possibile.

Chiariti questi aspetti definitori fondamentali per andare avanti, è utile comprendere se per le opere succitate si possa accedere al beneficio delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Bonifici per ristrutturazioni: come funziona la “tracciabilità” delle spese

La risposta, al riguardo, è positiva.

In tal senso è la stessa Agenzia delle entrate a specificare che gli interventi di bonifica dall’amianto rientrano nel novero di quelli rispetto ai quali è possibile godere della detrazione fiscale (attualmente) nella misura del 50% del costo dei lavori (cfr. Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf).

Poiché si parla genericamente di bonifica e poiché, come specificato, la bonifica può avvenire mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, deve dedursi che la detrazione fiscale opera rispetto ai costi sostenuti per tutte e tre le tipologie d’intervento.

Fonte: www.condominioweb.com