Approvata la legge di Stabilità 2016, ecco le misure definitive per cittadini, imprese e professionisti

Legge di Stabilità 2016: approvato il testo definitivo, composto da un solo articolo e 999 commi. Ecco le principali novità su casa, lavoro, fisco, tasse, finanziamenti e opportunità varie

La manovra per il 2016 è finalmente legge!

Il Senato, infatti, ha votato la fiducia posta dal Governo sul testo composto da un solo articolo e 999 commi, arrivato dalla Camera con 162 voti favorevoli, 125 contrari e nessun astenuto, dando il contestuale via libera definitivo al provvedimento. Anche da Palazzo Madama è arrivato l’ok con 154 voti favorevoli, 9 contrari e nessun astenuto.

Di seguito riportiamo le principali misure presenti nella versione definitiva della legge di Stabilità per il 2016, di interesse per cittadini, professionisti ed imprese.

In allegato è possibile scaricare la scheda di sintesi con le principali novità in formato PDF.

Legge di Stabilità 2016, le principali novità per cittadini, professionisti ed imprese

Imu (commi 8-11)

Sono esentati dal pagamento dell’Imu:

  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
  • i terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori, indipendentemente dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti
  • i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso

Inoltre, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU (in luogo dell’esenzione, introdotta al Senato) per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante (colui che dà in comodato) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato.

Al contempo si estende detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

Tasi

Viene abolita la Tasi sull’abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio), anche nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile ad abitazione principale.

Si dispone un’aliquota ridotta per gli immobili-merce e si estende l’esenzione per la prima casa all’imposta sugli immobili all’estero (IVIE).

Detrazione Iva acquisto immobili nuovi

Prevista una detrazione Irpef del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva sull’acquisto, effettuato entro il 2016, di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.

Agevolazioni edilizia convenzionata

Prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata.

Affitti in nero

Previsto l’obbligo a carico del locatore di registrare il contratto di locazione entro 30 giorni. Nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, la determinazione da parte del giudice (nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione) del canone dovuto sarà pari a 3 volte la rendita catastale aggiornata.

Ecobonus 65%, detrazioni 50% e bonus mobili

Confermata la proroga fino al 31 dicembre 2016 sia dell’ecobonus del 65% per il miglioramento energetico degli edifici che della detrazione del 50% per le ristrutturazioni.

Introdotta la possibilità per i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016, fino a 16.000 euro.

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Detrazione per domotica

Prevista la detrazione del 65% anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

Leasing prima casa

Viene introdotta la locazione finanziaria per le abitazioni in via sperimentale per 5 anni, dal 2016 al 2020.

Sono deducibili ai fini IRPEF nella misura del 19% i canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché il costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro.

Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini Irpef è dimezzato (massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

Super ammortamenti

Imprese e professionisti che investono dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 in beni materiali strumentali nuovi possono portare in ammortamento un valore pari al 140% (maggiorazione del 40%).

Regime forfettario (ex minimi) per professionisti ed imprese

Modificato il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un’unica imposta sostitutiva: la soglia per il regime forfettario per i professionisti è innalzata fino a 30.000 euro (prima erano 15.000) e si pagherà un’aliquota unica del 15%. Viene estesa a 5 anni la disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria al 5%.

Immobili strumentali

Gli imprenditori individuali che possiedono immobili strumentali potranno scegliere, entro il 31 maggio 2016, di escludere tali beni dal patrimonio d’impresa mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Estensione del reverse charge

Esteso il meccanismo dell’inversione contabile a fini IVA (reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. split payment).

Incentivi per impianti a biomasse, biogas e bioliquidi

Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi nazionali 2020 in materia di fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in esercizio senza incentivi, è concesso un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo all’energia prodotta.

Canone RAI e fondo per l’innovazione

Il canone RAI per il 2016 è fissato nella misura di 100 euro (rispetto a 113,50 euro dovuti per il 2015). Si introduce una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone suddiviso in 10 rate.

Non sarà più possibile presentare la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora).

Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla nuova disciplina (il 33% per il 2016 sarà riservata all’Erario) sono destinati all’ampliamento della platea di abbonati esenti dal pagamento del canone, elevando il limite reddituale da 6.713,98 euro (art. 1, co. 132, L. 244/2007) a 8.000 euro.

Una parte delle maggiori entrate confluirà nel “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” sulle reti radiofoniche e televisive locali, di nuova istituzione presso il MISE, in cui confluiranno anche le risorse relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali, fermo restando l’assegnazione alla RAI della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento.

Sgravi contributivi (commi 83-86) 

Previsto per il settore privato uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016.

Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi.

Art bonus e credito d’imposta

Viene reso strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d’imposta, dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 (L. 106/2014), in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cd. Art-bonus).

La misura del credito d’imposta viene confermata al 65% anche a decorrere dal 2016.

Credito d’imposta per alberghi

Esteso il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (Piano Casa).

Si demanda ad un decreto ministeriale l’attuazione della disposizione.

Il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Beni culturali

Una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, è destinata agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione.

Finanziamenti agevolati per i soggetti danneggiati da eventi calamitosi

Previste disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza.

Il finanziamento deve essere erogato al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità.

Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all’importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese.

Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Appalti nei piccoli Comuni

I Comuni con meno di 10.000 abitanti potranno eseguire in autonomia gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro.

Pagamenti elettronici e POS

Dal 1° gennaio 2016 diventerà obbligatorio accettare pagamenti elettronici di qualsiasi importo.

Non avranno l’obbligo di dotarsi del POS i professionisti che dimostrano l’esistenza di una oggettiva impossibilità tecnica. Le multe per i trasgressori saranno definite con un futuro decreto del Mise.

Videosorveglianza

Previsto un credito di imposta per i sistemi di videosorveglianza digitale. I criteri per il suo funzionamento saranno definiti con un decreto del Mef.

Fonte: Acca

Isolamento acustico: come proteggersi dai rumori a casa e in ufficio

Pannelli fonoassorbenti per pareti e soffitti, pannelli acustici a sospensione e sistemi di isolamento a calpestio

Calpestio continuo proveniente dal piano superiore, stridore per lo spostamento di mobili nell’appartamento adiacente, chiasso proveniente della televisione del vicino o fastidioso frastuono proveniente dal traffico esterno; sono questi alcuni rumori da cui ogni giorno vorremmo proteggere le nostre case o i luoghi nei quali lavoriamo.

Coibentazione acustica 

Generalmente la prima preoccupazione è quella di isolare termicamente gli ambienti; tuttavia, poiché il rumore è un segnale di disturbo costituito da onde sonore percepite dal nostro orecchio  come sgradevoli e fastidiose, bisogna pensare anche al comfort acustico della propria abitazione (soprattutto per coloro che vivono in condominio), operando opportuna coibentazione in questo senso.

Inoltre se i rumori fastidiosi possono essere tollerabili in casa, in certi casi possono compromette la stessa attività lavorativa se il problema si manifesta in uffici, call center, scuole, ambienti per la ristorazione, sale conferenze ecc, con superfici riverberanti e un’acustica inadeguata. Infatti i rumori reiterati possono influire sul benessere psicofisico delle persone, rendendole irritabili e stressate. Ciò è particolarmente vero per chi lavora a scuola, in ufficio, negli ospedali e in altri edifici pubblici.

Per prima cosa è necessario individuare i punti di maggiore dispersione sonora, in modo tale da agire in modo efficace. Generalmente si potrebbe agire sulle pareti perimetrali e sugli infissi per difendersi dai rumori esterni, pareti divisorie e soffitto per proteggersi dai rumori di vicini rumorosi.

Inoltre bisogna scegliere se optare per un intervento “pesante”, se viene effettuato nell’ambito di una ristrutturazione sostanziale, o per un intervento poco invasivo e più veloce.

Generalmente per garantire una buona assorbenza dei rumori è necessario utilizzare pannelli fonoassorbenti (che evitano il propagarsi delle onde sonore) prediligendo quelli di facile posa e con caratteristiche come resistenza al fuoco, agli agenti chimici e all’usura del tempo.

Nella scelta dei materiali isolanti bisogna ricordare che un buon isolamento acustico garantisce anche l’isolamento termico, mentre il contrario non è sempre vero in quanto il poliuretano rigido, il polistirolo espanso e il vetro cellulare (usati per l’isolamento termico) non assicurano coibenza sonora efficace.

Isolamento acustico delle pareti

Chi vive in condominio sicuramente avrà sperimentato che dalle pareti confinanti con altre unità provengono numerosi rumori. Secondo il DPCM 5 dicembre 1997 tutte le partizioni verticali che dividono distinte unità immobiliari devono essere dimensionate con un potere fonoisolante apparente di almeno 50 dB. 

Blocchi da muratura acustici
Nel caso di nuove costruzioni o della realizzazione di una nuova partizione interna (in caso di frazionamento di un’abitazione esistente) si potrebbe optare per un blocco unico con potere di isolamento termoacustico come le Bioclima monopareti fono isolanti di EDIL LECA che, grazie alla configurazione dei fori e l’adeguata massa del blocco, consentono di ostacolare la trasmissione dei rumori provenienti dagli ambienti contigui, assicurando così un’ottima protezione acustica e termica in ottemperanza alle normative vigenti.
referenzeedilecaebloccoVEDI TUTTI I BLOCCHI DA MURATURA ACUSTICI

Pannelli e feltri acustici
Coloro che vogliono migliorare la coibentazione acustica della propria abitazione, senza interventi pesanti, potrebbero optare per l’applicazione di una controparete di cartongesso, all’interno della quale è possibile inserire materiale isolante.

Esistono anche particolari lastre in cartongesso che associano alla praticità della posa a secco ottimi risultati dal punto di vista della insonorizzazione, donando inoltre grande resistenza meccanica ed agli urti; un esempio è Tecno Fiberglass di TECNOSYSTEM pannelli “classe 0” rinforzati con fibra di vetro che rappresentano al contempo una soluzione alla finitura, al rivestimento ed isolamento in moltissime costruzioni.
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Inoltre in commercio esistono diversi tipi di pannelli e feltri acustici da usare come isolamento, a seconda dal materiale di cui sono composti; esistono pannelli fonoassorbenti polimerici, in fibre minerali, in legno, in materiali sintetici e con lamine di piombo.

Tra gli isolanti in lana di legno c’è CELENIT CG/F di CELENITun pannello isolante termico e acustico in lana di legno di abete rosso, mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza che viene accoppiato ad una lastra in cartongesso antincendio, per garantire oltre all’isolamento anche una buona resistenza al fuoco.

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Pannelli decorativi acustici
Per unire isolamento acustico ed estetica esistono pannelli fonoassorbenti decorativi che si applicano alla parete esistente per smorzare i suoni senza rinunciare al design.

A differenza degli altri sistemi di isolamento acustico, appositamente nascosti, questi pannelli decorativi si fanno notare, diventando un elemento distintivo dell’ambiente (generalmente di lavoro), oltre a migliorarne le proprietà acustiche.

Un esempio è offerto da SOUNDWAVE® WALL di Offecct i cui pannelli, di colori differenti, si adattano a qualsiasi ambiente interno.

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Intonaci per la correzione acustica
Per rendere l’intervento il meno impattante ed invasivo possibile si potrebbe optare per la posa di intonaci isolanti (dal punto di vista acustico) e fonoassorbenti che generalmente si utilizzano per ridurre i rumori aerei.

Tra questo tipo di intonaci c’è Wallrub di SPRAYRUBisolante acustico premiscelato a base elastomerica, costituito da mescole di elastomeri naturali provenienti dal recupero dei P.F.U. (pneumatici fuori uso) legati da additivi specifici atti a permetterne la miscelazione e la proiezione meccanica, che permette la realizzazione di manti isolanti e sigillanti capaci di coprire completamente e senza la formazione di giunti le superfici verticali.
intonaco1Per la realizzazione di rivestimenti acustici fonoassorbenti per teatri, sale convegni e auditorium, per l’eliminazione dell’eco, l’eliminazione del riverbero e la riduzione della rumorosità degli ambienti si può optare per l’intonaco fonoassorbente e isolante acustico Diathonite Acoustix di DIASEN che presenta anche buone caratteristiche di isolamento termico e le elevate capacità deumidificanti.

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Isolamento acustico del soffitto

Se il rumore proviene dal solaio del soffitto si può realizzare un controsoffitto, al cui interno s’inseriranno pannelli fonoassorbenti. Infatti già la sola riduzione della volumetria del locale comporta un miglioramento della qualità acustica interna; l’aggiunta di materiale isolante fa il resto.

Bisogna comunque considerare che il rumore da calpestio si può propagare anche lungo le pareti vicine, quindi per massimizzare l’efficacia del controsoffitto occorrerà intervenire anche su alcune pareti interne.

Pannelli fonoassorbenti per controsoffitti
All’interno del controsoffitto è possibile inserire pannelli indicati sia per l’isolamento acustico che per quello termico.

Il mercato offre anche prodotti ecologici, atossici e di durata illimitata, particolarmente indicati per controsoffitti e pareti in cartongesso, come Fibra LC ROLL di Isolmant,che contribuisce al raggiungimento di un potere fonoisolante superiore a 50 dB.

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Per ambienti di lavoro, sale conferenze o sale riunioni sono particolarmente indicati i pannelli Visual di Armstrongche offrono una soluzione a celle aperte in modo da ottenere specifiche prestazioni acustiche e migliorando l’estetica del controsoffitto oltre ad integrare facilmente corpi illuminati, faretti e bocchette di aerazione.
controsoffittoretinatoVEDI TUTTI I PANNELLI FONOASSORBENTI PER CONTROSOFFITTI

Pannelli acustici a sospensione
Per ambienti di lavoro open space, scuole, call center, uffici e ovunque sia necessario ridurre il rumore la soluzione migliore per limitare il riverbero sonoro è l’applicazione di pannelli acustici a sospensione o delle isole acustiche che permettono di non installare un intero controsoffitto

Tali soluzioni migliorano e ottimizzano l‘acustica generale quando si hanno particolari difficoltà architettoniche che impediscono la costruzione di un controsoffitto completo da parete a parete.

Un esempio sono le ‘vele acustiche’ THERMATEX Sonic di Knauf AMF Italia Controsoffitti che permettono di assicurare, con la loro notevole superficie (fronte e retro), un’ ottima possibilità di correggere l’acustica dei locali a costi ragionevoli, essendo anche un ottimo elemento architettonico di rottura dello spazio.
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Per la correzione acustica dei luoghi molto frequentati si può optare per dei baffle, come Rockfon Contour di ROCKFON un pannello acustico verticale, in lana di roccia in cui entrambe le facce sono rivestite con un velo acustico e la cui installazione  può essere messa in opera con diversi sistemi di sospensione.

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VEDI TUTTI I PANNELLI ACUSTICI A SOSPENSIONE

Isolamento acustico del pavimento

Se si vogliono limitare i rumori che noi stessi possiamo emettere in casa, oltre che proteggerci da quelli provenienti dai piani inferiori, si può pensare di isolare acusticamente anche il pavimento, ad esempio creando una specie di pavimento galleggiante, all’interno del quale inserire materiale coibente.

Sistemi di isolamento al calpestio
Per isolare il solaio di base si potrebbe optare per un materassino isolante termoacustico per la realizzazione di pavimenti galleggianti con massetti monostrato.

Un esempio è Isolmant D311 di Isolmant un materassino isolante termoacustico con un film alluminato e goffrato ad elevata resistenza meccanica con funzione anti-lacerazione che permette, con un unico prodotto, di isolare il solaio interpiano sia acusticamente, che termicamente al fine di consentire il rispetto delle norme attualmente in vigore.

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Bisogna però considerare che i rumori provenienti dal piano sottostante possono essere limitati solo parzialmente attraverso un intervento sul proprio pavimento; infatti le soluzioni attualmente in commercio contengono efficacemente i rumori prodotti dal proprio calpestio verso il piano sottostante ma sono meno efficaci nel limitare il rumore aereo sottostante.

VEDI TUTTI I SISTEMI DI ISOLAMENTO AL CALPESTIO

Infissi ad isolamento acustico

Il problema dell’isolamento acustico proveniente dall’esterno è sentito soprattutto in ambienti con considerevole inquinamento acustico proveniente da strade, traffico aereo ferrovie, locali notturni ecc.

Per isolare efficacemente la casa dai rumori esterni occorre operare prima di tutto sui serramenti, infatti generalmente le pareti perimetrali sono già abbastanza isolate. Si possono scegliere degli infissi isolanti, generalmente con doppi vetri, e costituiti da materiali appropriati come il PVC, che offre anche un buon isolamento termico (estivo ed invernale).

Per realizzare un isolamento acustico delle finestre e proteggerci dai rumori esterni è fondamentale l’insonorizzazione del serramento e cassonetto.

Generalmente gli infissi che hanno un buon isolamento termico possiedono anche una buona coibenza acustica.

Un esempio è la Finestra KF200 di INTERNORM , una finestra con doppio vetro in PVC che unisce un ottimo isolamento termico (fino a Uw = 0,85 W/m²K) e un buon isolamento acustico (fino a 45 dB).

Fonte: Edilportale

Isolamento acustico inadeguato: può essere considerato un grave difetto costruttivo?

Secondo la giurisprudenza l’inadeguato isolamento acustico si configura come un grave difetto costruttivo e pertanto è causa di risarcimento danni

Cos’è un “grave difetto costruttivo”

L’art. 1669 del Codice civile, “Rovina e difetti di cose immobili”, prevede che in caso di edifici o di altre cose immobili “se nel corso di 10 anni dal compimento l’opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta […]”.

Pertanto, in questi casi il proprietario dell’immobile ha diritto ad un risarcimento danni da parte del costruttore.

In linea generale la giurisprudenza riconosce come gravi difetti costruttivi di un edificio:

  • quelli che incidono sulla struttura e sulla funzionalità dell’opera
  • quelli che inibiscono in maniera considerevole il normale godimento della cosa
  • quelli che influiscono in maniera rilevante sull’utilità cui essa è destinata
  • quelli dovuti a carenze riconducibili ad erronee previsioni progettuali o prescrizioni esecutive del committente

Vengono considerati gravi difetti, ad esempio, l’utilizzo di materiali inadeguati e non posati a regola d’arte, impianti funzionanti in maniera non corretta, fenomeni di infiltrazione in appartamenti sottostanti, difetti di impermeabilizzazione coperture, caduta d’intonaco, ecc.

Analogamente, anche i problemi di isolamento acustico si configurano come gravi difetti costruttivi, qualora incidono in modo significativo sul godimento e sulla funzione abitativa del bene, in conseguenza del mancato rispetto dei parametri fissati dal DPCM del 5 dicembre 1997.

Inadeguato isolamento acustico e difetto costruttivo

La giurisprudenza ha già condannato più volte il costruttore al risarcimento dei danni per le conseguenze derivanti dall’inadeguato isolamento acustico.

Ultima è la sentenza del Tribunale di Milano del 13 novembre 2015, n. 12818, con cui i giudici hanno ribadito che i difetti dovuti ad un inadeguato isolamento acustico sono riconducibili ai gravi difetti costruttivi di cui all’art. 1669 del Codice civile, se compromettono il godimento e l’utilizzazione delle singole unità abitative.

Nel caso esaminato alcuni condòmini hanno citato in giudizio la società costruttrice, il progettista, il direttore lavori ed i tecnici incaricati di predisporre la relazione sui requisiti acustici dell’immobile, per i gravi difetti che l’inadeguato isolamento acustico ha procurato all’immobile di loro proprietà.

Viene formulata la richiesta di risarcimento danni per la propria salute e per la diminuzione di valore che l’immobile ha subito a causa dell’elevato livello di rumorosità riscontrato ed in conseguenza del mancato rispetto dei parametri fissati dal DPCM del 5 dicembre 1997.

Con apposita relazione tecnica, infatti, viene evidenziato il superamento dei limiti del livello di rumore da calpestio, lo scarso isolamento di facciata ed il rumore dovuto a impianti a funzionamento discontinuo.

Con riferimento alla consolidata giurisprudenza e all’art. 1669 del Codice civile, i giudici del tribunale di Milano hanno stabilito che i condòmini hanno diritto al risarcimento dei danni in virtù della clausola di responsabilità sia nei confronti dell’appaltatore che dei corresponsabili (ai sensi dell’art. 2055 Codice civile: se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno). Per quanto concerne il progettista, questi avrebbe dovuto progettare opportunamente l’isolamento, fornendo le indicazioni tecniche, sia grafiche che descrittive, necessarie a definire le parti dell’edificio tenute al rispetto dei requisiti acustici passivi. Inoltre, il direttore dei lavori avrebbe dovuto presenziare in cantiere, anche al fine di fronteggiare l’assenza dei riferiti dettagli grafici.

Pertanto, risulta fondamentale anche in fase di progettazione uno studio puntuale e complessivo dell’isolamento, nel rispetto dei requisiti previsti dal DPCM 5 dicembre 1997.

CONCLUSIONI: se vi state accingendo ad acquistare un immobile, affidatevi ad un tecnico competente in acustica ambiatale,  ed in modo particolare se l’immobile è stato realizzato dopo il 1997, bisogna verificare l’isolamento acustico  determinando i requisiti acustici passivi degli edifici. Nel caso non ci sia una corrispondenza all’interno dei valori di legge, per problematiche simili,  il Giudice ha condannato il costruttore edile alla restituzione del 30% del valore dell’immobile, la casistica tributaria si sta uniformando verso la difesa di chi compra l’immobile.