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Acquisto casa con leasing immobiliare: cos’è e quali sono le agevolazioni

Leasing immobiliare (locazione finanziaria): ecco tutte le caratteristiche di questa particolare forma di acquisto alternativa al mutuo e le agevolazioni fiscali

Dal 2016 chi decide di acquistare o costruire un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, potrà scegliere liberamente tra mutuo o leasing immobiliare.

Con la legge di Stabilità 2016, infatti, il leasing immobiliare trova una propria disciplina: in pratica la banca o un intermediario finanziario acquista un immobile o lo costruisce sulla base delle indicazioni e dei gusti dell’utilizzatore e lo mette a sua disposizione per un certo periodo di tempo, dietro pagamento di un corrispettivo.

Leasing immobiliare, cos’è

Il leasing immobiliare è un particolare contratto che prevede che una banca o un intermediario finanziario «si obbliga ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore» ponendo, però, a carico di entrambe le parti ben precisi obblighi.

L’utilizzatore assume tutti i rischi con riferimento all’eventuale perimento del bene e si obbliga a corrispondere regolarmente i canoni periodici.

Inoltre, è tenuto al riscatto finale dell’immobile, contrattualmente prestabilito, salvo il caso nel quale decida di non esercitare il riscatto stesso, dandone comunicazione al concedente.

Il corrispettivo che l’utilizzatore paga alla banca per godere dell’immobile acquistato o costruito in base alle sue esigenze tiene conto del prezzo di acquisto della casa e della durata del contratto.

E se l’utilizzatore non paga il corrispettivo?

In caso di inadempimento il contratto di leasing immobiliare viene risolto e il concedente ha diritto alla restituzione della casa.

In caso di inadempimento, il concedente ha diritto di risolvere il contratto di leasing immobiliare e di chiedere la restituzione dell’immobile, ma dovrà corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita che deve avvenire, in ogni caso, a valore di mercato e nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti  dell’utilizzatore, scomputando però l’importo che corrisponde ai canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione del contratto.

L’utilizzatore, dal suo canto, può  chiedere alla banca la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici, ma solo una volta per tutta la durata del contratto e per un periodo non superiore a 12 mesi.

La sospensione dal pagamento dei canoni si può chiedere alla banca se, dopo la stipula del contratto di leasing, l’utilizzatore perde il posto di lavoro, tranne se vi è stata risoluzione consensuale, quando acquisisce il diritto ad andare in pensione, in caso di licenziamento per giusta causa ovvero in caso di sue dimissioni non per giusta causa.

La sospensione, in ogni caso, non determina l’applicazione di alcuna commissione o spesa d’istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Leasing immobiliare e agevolazioni fiscali

Per incentivare l’acquisto o la costruzione di un immobile con lo strumento leasing immobiliare, la legge di Stabilità 2016 ha introdotto sconti fiscali a favore dell’utilizzatore.

In particolare, è prevista una deduzione dal reddito del 19% fino a un massimo di 8.000 euro annui, per chi ricorre alla locazione finanziaria in alternativa al mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.

Per fruire di tali detrazioni però l’utilizzatore non deve avere più di 35 anni e il suo reddito annuo non deve superare 55.000 mila euro. Inoltre, deve destinare l’immobile, entro un anno dalla consegna, ad abitazione principale.

Per chi ha compiuto 35 anni, la detrazione fiscale è dimezzata (4.000 euro la detrazione sui canoni e 10.000 quella sul riscatto).

Inoltre, in caso di immobile non di lusso adibito a prima casa, si applica un’imposta di registro ridotta pari all’1,5%.

Fonte: Acca