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Caldaie: il controllo dei fumi

Ogni quattro anni è obbligatorio il bollino blu per la caldaia, anche di piccola taglia, se non usa fonti rinnovabili. Il rilascio spetta a un tecnico abilitato, che il provato o l’amministratore in condominio è tenuto a fare intervenire. Questo dice la legge. Ma sono molte le differenze tra una regione e l’altra.

Con il Dpr 74/2013 viene sancito l’obbligo di invio del rapporto di controllo ogni 4 anni per le caldaie fra i 10 e i 100 kW. Ma continuano a esserci grandi differenze tra le regioni. Fino al 2015, a livello nazionale la periodicità dell’obbligo era prevista ogni 2 anni per gli impianti fino a 35 kW (quelli domestici) e ogni anno per quelli con potenza superiore. Con il D.lgs. 192/2005 la periodicità è estesa a 4 anni per gli impianti domestici con meno di otto anni di età e 2 per altri impianti, assegnando però alle Regioni la possibilità di mutare tali criteri secondo le proprie realtà territoriali. da quella data, si è assistito a un proliferare di leggi e regolamenti locali che hanno reso il servizio di ispirazione diverso da zona a zona, con interpretazioni della legge differenti.

La regola è stata introdotta la prima volta con la legge 10/91 (decreto attuativo Dpr 412/93): gli impianti termici alimentati non da fonte rinnovabile sono soggetti a un controllo periodico, per verificare che l’efficienza energetica sia ancora quella dichiarata in fase di collaudo. E’ il Dpr 74/2013 a sancire che per le caldaie a gas fra i 10 e i 100 kW l’autocertificazione (il cosiddetto bollino blu) scatta per obbligo solo ogni 4 anni. Le verifiche spettano a un tecnico abilitato, che dietro il pagamento di un onere rilascia appunto un’autocertificazione (rapporto di controllo) e la invia all’ente preposto (Comune o Provincia o ente che gestisce il Catasto degli impianti termici, laddove attivato). L’autocertificazione sostituisce l’ispezione da parte dell’ente preposto. Sono previsti però controlli a campione e sugli impianti che risultano privi di autocertificazione o se questa presenta delle criticità tecniche. In caso di mancato rispetto delle regole scatta un onere di ispezione, il cui importo è variabile a seconda del luogo. Nonostante la norma statale, sussiste grande diversità tra le Regioni (che hanno legiferato in autonomia).

Come è fatta la caldaia

L’elemento principale di una caldaia è il bruciatore, che ha il compito di miscelare il carbonio del combustibile con l’ossigeno dell’aria. Sopra di esso si trova una serpentina metallica, attraversata al suo interno dall’acqua da riscaldare e investita all’esterno dai fumi di combustione. L’acqua riscaldata dalla serpentina è inviata ai tubi del circuito dell’impianto (radiatori o pannelli radianti). I fumi residui vengono quindi espulsi attraverso la canna fumaria che arriva fino al tetto.caldaia-come-e-fatta-300x264

Chi ha adottato le nuove regole?

Le Regioni che hanno recepito di recente norme particolari per l’ispezione delle caldaie sono dieci, cioè Abruzzo, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Di queste, solo Liguria, Lombardia, Marche, Toscana e Umbria hanno regolamentato il servizio di ispezione caldaie nella propria interezza e solo la Lombardia avendo anche citato in modo esplicito la Nuova Direttiva 31/2010/UE avrebbe facoltà di seguire proprie regole locali. In tutti gli altri casi, il Dpr è stato recepito solo in modo parziale, magari per gli aspetti inerenti il libretto di impianto o il catasto (come in Piemonte, Veneto e Sicilia), in altri rimandando la questione all’emanazione di un successivo regolamento (come in Abruzzo e Puglia). Ciò che conta comunque, ai fini degli utenti, è rilevare come anceh i governi locali anche quando hanno preso atto della norma nazionale hanno comunque deciso di agire in autonomia.

Le altre Regioni che applicano le leggi vecchie.

A mantenere le vecchie periodicità e i precedenti criteri sono la maggior parte delle Regioni. Dal Sud al Nord, la tempistica per i controlli è rimasta biennale per impianti e annuale per quelli più grandi a servizio di condomini. Le soglie sono rimaste quelle della vecchia legge (Dpr 551/99 e D.lgs. 192/2005), che individua tre fasce più importanti sotto i 35 kW (quelli domestici) sottoposti a controlli in genere biennali; da 35 a 116 kW (piccoli condomini) e sopra i 116 kW (installati in grandi condomini o edifici non residenziali) soggetti a verifiche annuali. da sottolineare che il limite dei 116 kW trae origine da un motivo strettamente tecnico: fino al 2011, infatti, sopra questa potenza era previsto che per le caldaie fosse prodotto anche il cosiddetto certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Obbligo che poi è stato tolto con lo stesso Dpr 151/2011, perchè gli impianti fino a 350 kW sono considerati a basso rischio.


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Centralizzato o singolo: cambia il responsabile

L’obbligo di produrre l’autocertificazione (cioè il rapporto di controllo) del proprio impianto tocca a chi vive nell’appartamento, sia esso proprietario o inquilino. Per l’impianto centralizzato del condominio, responsabile è l’amministratore, che può delegare questo compito a una ditta del settore che assume il ruolo di “terzo responsabile”.

In tutti i casi le verifiche devono essere effettuate da ditte abilitate che, terminato il controllo, compilano il cosiddetto rapporto di efficienza energetica e lo trasmettono all’ente preposto.

La responsabilità di raccogliere le autocertificazioni e di disporre le verifiche a campione ricade in generale sulle Province e sui Comuni sopra i 40 mila abitanti. A loro volta, questi enti sono spesso supportati da agenzie per l’energia o società in house.

Superefficienti e a norma

Dal 26/09/2015 non si possono più costruire apparecchi a bassa efficienza. Quelli costruiti prima possono essere venduti e installati sino a esaurimento scorte. Lo stabilisce la direttiva europea “Eco-design” recepita in Italia con DI 201/2007.

Da settembre 2015 viene introdotta anche la nuova etichetta energetica sugli standard minimi di efficienza delle caldaie: da A+ (max) a G per riscaldamento; da A (max) a G per acqua calda.

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La condensazione

Questa tecnologia è disponibile sia per i modelli “solo riscaldamento” sia per i “combinati” (che producono anche acqua calda sanitaria). I vantaggi:

  1. le caldaie a gas raggiungono un rendimento che supera il 100% (in generale è del 108%/110%), grazie alla capacità di recuperare e sfruttare anche il calore del vapore acqueo contenuto nei fumi;
  2. sono efficienti non solo con impianti a bassa temperatura, ma anche con impianti tradizionali con radiatori in ghisa o alluminio.

L’installazione di una caldaia a condensazione ad alta efficienza e la contemporanea messa a punto del sistema di termoregolazione può portare a diminuire i consumi del 20/30%

La sostituzione della caldaia con contestuale sistemazione dell’impianto di riscaldamento, autonomo o centralizzato gode dell’ecobonus al 65% (detrazione fiscale irpef o Ires) valido fino al 31/12/2015. dal 1/1/2016 lo sconto potrebbe essere inferiore.

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