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Contabilizzazione del calore: obbligo di progetto

Impianti di contabilizzazione del calore.

Ci vuole il progetto????

Certo che si!!!

La Legge 10/91 Art. 26 Comma 3 recita: Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

L’adozione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore è una INNOVAZIONE, nello specifico si introducono due funzioni (termoregolazione e
contabilizzazione) che prima non erano presenti (L.10\91, art. 26, comma 5)

I sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere progettati ai sensi della legge 10/91.

Il progetto và presentato in Comune?

L’ articolo 28 della Legge 9 gennaio 1991 n° 10 stabilisce che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

Inoltre la ex Legge 46\90 ora D.M. 37\08 impone che tutti gli interventi sugli impianti vengano progettati ai fini della sicurezza.

A ciò si aggiunga il fatto che il BUON SENSO indica sempre di pensare…prima di fare; il lavoro và fatto prima con la testa e poi con le mani.

Infatti progettare vuol dire immaginare e definire un sistema che soddisfi un’esigenza del committente e nello deve definire:

  1. cosa si vuole ottenere (il servizio)
  2. con quali mezzi (con quali apparecchi)
  3. come utilizzarli (istruzioni per l’uso)
  4. come mantenerlo (istruzioni di manutenzione)

Per quanto riguarda un impianto di contabilizzazione (che non è solo un insieme di apparecchiature) il progetto deve dare chiare risposte a queste domande:

  1. che potenza ha ciascun corpo radiante?

  2. come si esegue il conteggio della ripartizione dei costi?

  3. come si applica la norma UNI 10200 nel caso specifico?

  4. quanto valgono i nuovi millesimi riscaldamento?

  5. quanto vale il consumo involontario?

  6. come si calcola l’energia utile ogni anno?

Occorre quindi che il progettista si assuma le sue responsabilità e:

  1. capisca a fondo la situazione dell’edificio e dell’impianto

  2. individui le soluzioni corrette

  3. informi il committente

  4. dia una garanzia di prestazione

  5. sia reperibile a lungo termine per risolvere i problemi

Solo un ESPERTO può assumersi queste responsabilità!
Gli inesperti fanno la loro parte e non si fanno più trovare scaricando al responsabilità su altri….

Nella contabilizzazione del calore l’idea progettuale deve essere trasmessa, controllata verificata e messa in pratica non è sufficiente un pezzo di carta…..
Qualcuno deve seguire il lavoro dall’inizio alla fine sapendo esattamente cosa si deve fare.

Per la contabilizzazione del calore ci VUOLE UN OPERATOE ESPERTO altrimenti si rischia di trasformare un’opportunità nell’ennesima fregatura per l’utente e una fonte inesauribile di problemi e conteziosi per l’amministratore!!!

Contabilizzazione del calore – Circolare-UNI10200-2013

 

VIDEO SPIEGAZIONE SUL PERCHE’ E’ OBBLIGATORIO IL PROGETTO 

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Un piccolo riepilogo di spiegazione

Il D. Lgs 102/14, decreto di recepimento della direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, introduce in Italia l’obbligo di installare impianti di contabilizzazione del calore, con lo scopo finale di diminuire i consumi e premiare l’efficienza energetica.  Grazie ai contatori di calore tutti gli inquilini o proprietari pagheranno solo il calore che hanno effettivamente consumato, mettendo fine alla pratica finora in uso in molti condomini di ripartire le spese di riscaldamento in base ai millesimi. La “vecchia” ripartizione dei consumi trascurava, e di fatto disincentivava, qualunque strategia di risparmio energetico intrapresa autonomamente all’interno di una unità immobiliare, poiché il risparmio non andava a beneficio del proprietario dell’unità ma veniva ripartito, così come i consumi, tra tutto il condominio in base al calcolo dei millesimi.

Obblighi

Il decreto 102/14 prevede l’obbligo di installazione dei contatori a carico dei condomini, per consentire così la registrazione di tutti i consumi delle singole unità immobiliari. Tutti i condomini con il riscaldamento centralizzato dovranno adottare i contatori di calorie, salvo in caso di impossibilità di poter effettuare i lavori tecnici di installazione. Dopo l’installazione le spese per il riscaldamento saranno ripartite tra i condomini in base ai consumi individuali e ai costi di manutenzione degli impianti, non più da millesimi ma secondo la norma tecnica UNI 10200.

Chi non rispetterà gli obblighi del decreto sarà punito con una multa da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500 euro. Ogni regione italiana regola la propria normativa di recepimento della direttiva, e può eventualmente anticipare l’obbligo: in Lombardia, ad esempio, l’obbligo è già in vigore e il termine ultimo per la contabilizzazione era fissato al 1° agosto 2014.

Scadenze

La direttiva europea 2012/27/UE stabilisce che ogni regione può recepire il decreto in autonomia, pur rispettando l’obbligo imposto a tutti di installazione dei contatori di calore entro e non oltre il 31 dicembre 2016. In questa data tutti i condomini che dispongono di un impianto centralizzato dovranno avere già installato sistemi di contabilizzazione del calore. Gli impianti misureranno e contabilizzeranno la quantità di calore effettivamente consumata in ogni appartamento, consentendo così di attribuire le spese di riscaldamento a chi ha effettuato i consumi.

Tipologie di contabilizzazione

Due possono essere le tipologie di contabilizzazione del calore: diretta e indiretta.

Diretta è quella che si basa sulla misura dell’energia termica prelevata da ciascuna unità immobiliari, attraverso la misura di parametri tecnici in ingresso e in uscita del circuito utilizzatore per quantificare l’energia effettivamente rilasciata nell’appartamento. E’ praticabile nei condomini con distribuzione orizzontale, dove ogni unità immobiliare ha un unico punto di consegna del fluido termovettore: inserendo un contatore di calore su questa tubazione di adduzione si possono misurare direttamente i consumi dell’unità immobiliare.

La contabilizzazione indiretta si basa invece sulla valutazione dell’energia consumata dall’utenza attraverso i dati raccolti da particolari strumenti detti ripartitori di calore. Tali ripartitori misurano indirettamente il consumo di ogni corpo scaldante, attraverso una media tra la temperatura superficiale del corpo scaldante e la temperatura dell’ambiente, e unendo le informazioni fornite da tutti i ripartitori posso fare una proporzione tra i consumi delle varie unità immobiliari che compongono l’intero condominio. La contabilizzazione indiretta è particolarmente adatta per i condomini con distribuzione a colonne montanti, molto diffusi in Italia.

Ripartizione dei consumi

Per quanto riguarda la ripartizione dei consumi, è importante sottolineare che le spese per il riscaldamento non vengono più ripartite in base ai millesimi, ma secondo la norma UNI 10200, che prevede la somma di una quota fissa e di una quota variabile

La quota fissa riguarda i costi di gestione dell’impianto e le perdite di distribuzione dell’impianto, ovvero il consumo involontario e le spese stabilite dal gestore. La quota variabile invece si basa sul consumo volontario, e si basa sui consumi rilevati dai contatori di calore.

Cosa cambia…

La direttiva europea 2012/27/UE introduce un obbligo importante nell’ottica di aumentare l’efficienza energetica del parco edilizio esistente. Ma cosa cambia per tutti i soggetti coinvolti in questa partita?

Per chi abita nei condomini viene sì introdotto un obbligo, con tutte le spese di installazione a loro carico, ma viene contemporaneamente data una grande possibilità di risparmio: abbinando contabilizzazione e termoregolazione gli abitanti delle varie unità immobiliari potranno regolare in autonomia la temperatura del proprio appartamento, pagando solo il consumo reale e smettendo di dover contribuire a finanziare anche le inefficienze dei “vicini”. Un maggiore risparmio economico sarà anche dato dalla nuova ripartizione delle spese, non più in base ai millesimi ma con un calcolo accurato da norma UNI 10200.

Gli amministratori condominiali avranno l’obbligo di far adeguare gli impianti di riscaldamento centralizzato, mediante la presentazione di un progetto che dovrà essere redatto da tecnici specializzati, consegnato in assemblea condominiale e successivamente in comune, in base alle normative regionali vigenti.

Per i tecnici che si occupano di efficienza energetica e di impianti nasce l’esigenza di specializzarsi nella contabilizzazione e termoregolazione del calore, non solo per stare al passo con una normativa giovane e in continua evoluzione, ma anche e soprattutto per essere in grado di offrire ai propri clienti soluzioni e opportunità per migliorare il comfort e risparmiare energia.

Si ricorda che l’installazione dei contabilizzatori di calore beneficia della detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute. Per avere il bonus Irperf occorre munirsi dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti, la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E del decreto 19 febbraio 2007, che va inviata telematicamente all’Enea entro 90 giorni dal collaudo dell’intervento. Tutti i pagamenti poi vanno fatti con bonifico postale o bancario, soggetto a ritenuta al 4%, che deve indicare anche il codice fiscale dell’amministratore o del condomino che ha effettuato il pagamento, oltre che la causale del versamento (“articolo 16-bis, Dpr 917/1986”) e il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Fonti:
http://www.systemmind.com/
http://www.ediliziaenergetica.it/