Isolamento acustico inadeguato: può essere considerato un grave difetto costruttivo?

Secondo la giurisprudenza l’inadeguato isolamento acustico si configura come un grave difetto costruttivo e pertanto è causa di risarcimento danni

Cos’è un “grave difetto costruttivo”

L’art. 1669 del Codice civile, “Rovina e difetti di cose immobili”, prevede che in caso di edifici o di altre cose immobili “se nel corso di 10 anni dal compimento l’opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta […]”.

Pertanto, in questi casi il proprietario dell’immobile ha diritto ad un risarcimento danni da parte del costruttore.

In linea generale la giurisprudenza riconosce come gravi difetti costruttivi di un edificio:

  • quelli che incidono sulla struttura e sulla funzionalità dell’opera
  • quelli che inibiscono in maniera considerevole il normale godimento della cosa
  • quelli che influiscono in maniera rilevante sull’utilità cui essa è destinata
  • quelli dovuti a carenze riconducibili ad erronee previsioni progettuali o prescrizioni esecutive del committente

Vengono considerati gravi difetti, ad esempio, l’utilizzo di materiali inadeguati e non posati a regola d’arte, impianti funzionanti in maniera non corretta, fenomeni di infiltrazione in appartamenti sottostanti, difetti di impermeabilizzazione coperture, caduta d’intonaco, ecc.

Analogamente, anche i problemi di isolamento acustico si configurano come gravi difetti costruttivi, qualora incidono in modo significativo sul godimento e sulla funzione abitativa del bene, in conseguenza del mancato rispetto dei parametri fissati dal DPCM del 5 dicembre 1997.

Inadeguato isolamento acustico e difetto costruttivo

La giurisprudenza ha già condannato più volte il costruttore al risarcimento dei danni per le conseguenze derivanti dall’inadeguato isolamento acustico.

Ultima è la sentenza del Tribunale di Milano del 13 novembre 2015, n. 12818, con cui i giudici hanno ribadito che i difetti dovuti ad un inadeguato isolamento acustico sono riconducibili ai gravi difetti costruttivi di cui all’art. 1669 del Codice civile, se compromettono il godimento e l’utilizzazione delle singole unità abitative.

Nel caso esaminato alcuni condòmini hanno citato in giudizio la società costruttrice, il progettista, il direttore lavori ed i tecnici incaricati di predisporre la relazione sui requisiti acustici dell’immobile, per i gravi difetti che l’inadeguato isolamento acustico ha procurato all’immobile di loro proprietà.

Viene formulata la richiesta di risarcimento danni per la propria salute e per la diminuzione di valore che l’immobile ha subito a causa dell’elevato livello di rumorosità riscontrato ed in conseguenza del mancato rispetto dei parametri fissati dal DPCM del 5 dicembre 1997.

Con apposita relazione tecnica, infatti, viene evidenziato il superamento dei limiti del livello di rumore da calpestio, lo scarso isolamento di facciata ed il rumore dovuto a impianti a funzionamento discontinuo.

Con riferimento alla consolidata giurisprudenza e all’art. 1669 del Codice civile, i giudici del tribunale di Milano hanno stabilito che i condòmini hanno diritto al risarcimento dei danni in virtù della clausola di responsabilità sia nei confronti dell’appaltatore che dei corresponsabili (ai sensi dell’art. 2055 Codice civile: se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno). Per quanto concerne il progettista, questi avrebbe dovuto progettare opportunamente l’isolamento, fornendo le indicazioni tecniche, sia grafiche che descrittive, necessarie a definire le parti dell’edificio tenute al rispetto dei requisiti acustici passivi. Inoltre, il direttore dei lavori avrebbe dovuto presenziare in cantiere, anche al fine di fronteggiare l’assenza dei riferiti dettagli grafici.

Pertanto, risulta fondamentale anche in fase di progettazione uno studio puntuale e complessivo dell’isolamento, nel rispetto dei requisiti previsti dal DPCM 5 dicembre 1997.

CONCLUSIONI: se vi state accingendo ad acquistare un immobile, affidatevi ad un tecnico competente in acustica ambiatale,  ed in modo particolare se l’immobile è stato realizzato dopo il 1997, bisogna verificare l’isolamento acustico  determinando i requisiti acustici passivi degli edifici. Nel caso non ci sia una corrispondenza all’interno dei valori di legge, per problematiche simili,  il Giudice ha condannato il costruttore edile alla restituzione del 30% del valore dell’immobile, la casistica tributaria si sta uniformando verso la difesa di chi compra l’immobile. 

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