Gli impianti antincendi

Il D.P.R. 151/2011 che regolamenta i nuovi procedimenti relativi alla prevenzione incendi, introduce importanti modifiche che interessano anche condomini residenziali, incluse le autorimesse e le centrali termiche di loro pertinenza. Tali modifiche riguardano sia i criteri di classificazione di questi edifici, sia i procedimenti necessari per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio).

Con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 151/2011, anche per i fabbricati ad uso civile sono stati introdotte importanti modifiche dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Le modifiche introdotte non alterano ne le regole tecniche a cui gli edifici devono sottostare ne, di conseguenza, le opere di adeguamento necessarie, bensì introducono nuovi criteri procedurali per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) che sostituisce l’ormai superato Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

Il D.P.R. 151/2011, inoltre, fissa entro un anno dalla sua entrata in vigore il termine ultimo per la regolarizzazione dei fabbricati esistenti che non risultano ancora in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi.

Le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco presenti all’interno dei condomini vengono classificate in 3 categorie in funzione del livello di rischio; per ciascuna categoria è previsto un differente iter procedurale.

Vengono considerati “a rischio basso” le seguenti attività:

  • Centrali termiche con potenzialità compresa tra 116 e 350 kW (attività 74/A del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982);
  • Autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 300 e 1000 mq 1 (attività 75/A del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982);
  • Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 24 e 32 m 2 (attività 77/A del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Per le attività a basso rischio di incendio, l’iter procedurale da istruirsi è il seguente:

  • Predisposizione di progetto di adeguamento alla normativa antincendio da firmarsi a cura di professionista abilitato ai sensi della L. 818/81;
  • Adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali;
  • Acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato;
  • Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata del progetto, delle documentazioni e delle certificazioni di cui ai punti precedenti.

Per tali attività i sopralluoghi da parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco sono previsti a campione; il timbro di protocollo della SCIA vale come autorizzazione all’esercizio dell’attività secondo il criterio del silenzio-assenso.

Vengono considerati “a rischio medio” le seguenti attività:

  • Centrali termiche con potenzialità compresa tra 350 e 700 kW (attività 74/B del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982);
  • Autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 1000 e 3000 mq (attività 75/B del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982)
  • Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 32 e 54 m (attività 77/B del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Per le attività a medio rischio di incendio l’iter procedurale da istituirsi è il seguente:

  • Presentazione di progetto da sottoporsi alla richiesta di valutazione ai fini antincendio ai sensi dall’art. 3 del D.P.R. 151/2011 (ex richiesta di Parere di Conformità Antincendio);
  • Adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali;
  • Acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato;
  • Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata delle documentazioni e certificazioni di cui al punto precedente.

Anche per queste attività i sopralluoghi da parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco sono previsti a campione; il timbro di protocollo della SCIA vale come autorizzazione all’esercizio dell’attività secondo il criterio del silenzio-assenso.

Infine, vengono considerate “a rischio alto” le seguenti attività:

  • Centrali termiche con potenzialità superiore a 700 kW (attività 74/C del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982);
  • Autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 3000 mq (attività 75/C del D.P.R.151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982);
  • Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 54 m (attività 77/C del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Per le attività ad alto rischio d’incendio l’iter procedurale da istruirsi è il seguente:

  • Presentazione di progetto da sottoporsi alla richiesta di valutazione ai fini antincendio ai sensi all’art. 3 del D.P.R. 151/2011 (ex richiesta di Parere di Conformità Antincendio);
  • Adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali;
  • Acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato;
  • Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata delle documentazioni e certificazioni di cui al punto precedente.

In questo caso il sopralluogo da parte dei funzionari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza è sempre previsto, pertanto non vale il criterio del silenzio-assenso.

Tutti i condomini già in possesso di Parere di Conformità Antincendio ma che alla data di entrata in vigore del D.P.R.151/2011 non risultano ancora in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi sono tenuti a portare a compimento la pratica attraverso l’attuazione dei progetti precedentemente approvati e presentando, in sostituzione della ormai superata richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, SCIA antincendio ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 .

 

Tutti i condomini già in possesso del regolare Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità alla scadenza del periodo di validità del certificato devono presentare “richiesta di rinnovo della conformità antincendio” (ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 151/2011) attraverso la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio).

In maniera analoga a quanto avveniva per i Certificati di Prevenzione Incendi, anche le SCIA antincendio devono essere rinnovate. Il periodo di validità delle SCIA antincendio varia secondo il seguente criterio:

  • Per le Centrali Termiche (attività 74 del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982) la validità viene estesa da 3 a 5 anni;
  • Per le autorimesse (attività 75 del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982) la validità viene estesa da 3 a 5 anni;
  • Per i fabbricati destinati a civile abitazione con altezza antincendio maggiore di 24 m (attività 77 del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982) la validità viene estesa da 6 a 10 anni.

Per i certificati in corso di validità alla data di entrata in vigore del Decreto la scadenza del periodo di validità rimane quella indicata sui certificati medesimi.

Modulistica:

http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=737

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