Dal 2016 tutti i condomini dovranno dotarsi di contatori individuali di calore o raffreddamento

La Direttiva, 2012/27/UE, che andrebbe recepita entro il 5 giugno 2014, impone agli Stati membri di fissare un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica che guardi ai consumi e ai risparmi di energia primaria o finale per l’ottenimento del 20% di risparmio entro il 2020 (il cd. pacchetto clima-energia 20-20-20 che punta anche alle energie rinnovabili e ad una consistente riduzione di emissioni di CO2 nell’atmosfera).

Ricordiamo che gli articoli chiave della Direttiva europea sono relativi alla ristrutturazione degli immobili nel settore pubblico, ai regimi obbligatori di efficienza, alla misurazione e alla contabilizzazione dell’energia, alla promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, alla trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia.

La situazione italiana. Il nostro paese ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva ed è ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari competenti. Il nostro paese ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva ed è ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari competenti. In particolare, per quanto riguarda i condomini è fondamentale sottolineare che entro il 31 dicembre 2016, tutti gli edifici con il riscaldamento centralizzato dovranno dotarsi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Infatti, lì dove la pluralità di edifici (supercondominio) o gli edifici polifunzionali, siano serviti da un impianto di distribuzione centralizzato o da una rete di teleriscaldamento per la fornitura di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda, entro il 2016 le imprese fornitrici del servizio dovranno obbligatoriamente installare contatori individuali di calore o di fornitura di acqua calda in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura; inoltre, le stesse imprese dovranno dotare gli utenti finali di contatori individuali per la misurazione dell’effettivo consumo di calore di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, che risultino efficienti sia in termini di costi che di potenziali risparmi energetici (l’installazione dovrà risultare tecnicamente possibile, in caso contrario sarà il tecnico abilitato o il progettista dell’impianto, a relazionare in un rapporto tecnico la non fattibilità dell’intervento).

In quest’ultimo caso, cioè lì dove l’intervento da parte dell’impresa fornitrice del servizio non sia possibile, si può ricorrere all’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore individuali, da installarsi su ogni singolo radiatore per la corretta misurazione dei consumi (così come previsto dalla norma UNI EN 834).

Rivoluzione in condominio. Nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato, i sistemi tecnologici che consentono la contabilizzazione del calore permettono sia di regolare autonomamente la temperatura in ogni unità immobiliare, sia di suddividere le spese in proporzione a quanto ciascun condomino effettivamente consuma (si possono ottenere risparmi di combustibile tra il 10% e il 30% annui).

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Installazione di condizionatori d’aria in edifici situati nel centro storico. Alcune soluzioni.

Quando si parla di installazione in un’unità immobiliare ubicata in condominio è necessario soffermarsi anche su alcune questioni più strettamente connesse con l’edificio. Il proprietario non può fare tutto quello che vuole. L’uso della propria unità immobiliare può determinare pregiudizi e ingerenze a carico dei diritti altrui.

All’installazione del condizionatore, possono seguire delle contestazioni relative alla violazione di norme dettate o dal regolamento condominiale, a causa dell’alterazione del decoro architettonico dello stabile ed all’eccessiva rumorosità dell’impianto, o del regolamento edilizio, che pone dei precisi limiti.

Posizionare l’unità esterna di un condizionatore sulla facciata di un edificio è certamente una condotta in grado d’incidere, alterandolo, sul decoro dell’edificio.

Non v’è dubbio che la violazione debba essere valutata caso per caso, non potendosi affermare a priori che si tratta di un comportamento illecito. In alcuni casi, però, ci si è mossi per salvaguardare la bellezza o le particolari caratteristiche di una costruzione.

Alcuni Comuni italiani, infatti, hanno disposto, per regolamento, il divieto assoluto di esposizioni di qualsiasi forma di condizionatori o cavi elettrici nelle costruzioni dei rispettivi centri storici.

In questo vengono in aiuto diverse aziende che stanno lanciando sul mercato nuovi condizionatori con la peculiarità del basso impatto estetico, proponendo unità esterne e split interni a scomparsa.

http://www.olimpiasplendid.it/climatizzazione/senza-unita-esterna

Queste linee di condizionatori, sia in versione on-off che inverter, dispongono di un particolare tipo di unità condensante (quella esterna) canalizzabile.

Questa può essere installata all’interno di cantine, soffitte, controssoffitti, magazzini, locali di servizio, evitando pertanto di esporre l’unità esterna sulla facciata dell’edificio. La canalizzazione dell’unità di condensazione è realizzabile tramite un tubo rigido o flessibile (massima lunghezza 10 m, diametro dei fori nella parete esterna = 160 cm).

L’installazione è praticamente identica alle classiche unità esterne, l’unica differenza sta nella distanza dalle unità interne, che non deve superare i 10 m.

Quando un condizionatore può considerarsi lesivo del decoro architettonico dell’edificio?

Con questa locuzione, è bene ricordarlo, si fa riferimento alle linee ed alle strutture dell’edificio che lo caratterizzano e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità (cfr. Cass. n. 851/2007). L’estetica dell’edificio non dev’essere particolare, bastando una linea estremamente semplice per poter parlare di decoro architettonico. Il danno al decoro deve tradursi in un pregiudizio economico per le parti comuni e/o per quelle di proprietà esclusiva (cfr. Cass. n. 1286/2010).

Il concetto di estetica, si evolve con i tempo e fa si che ciò che era mal percepito jeri, non lo sia oggi. A questa conclusione, che consente di poter parlare del decoro architettonico in una prospettiva evolutiva, è giunto qualche anno fa il giudice di pace di Grosseto, il quale affermo per l’appunto che determinati impianti, quali quelli di condizionamento e satellitari, non sono più considerati lesivi dell’estetica dell’edificio, essendo percepiti comunemente quali normali elementi presenti sugli stabili (cfr. GdP Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038).

Resta fermo, in ogni caso, il potere del regolamento condominiale di natura contrattuale di vietare qualsivoglia modificazione dell’estetica dell’edificio anche sulle parti di proprietà esclusiva, nonché la possibilità per il regolamento assembleare di disciplinare l’uso delle cose comuni per salvaguardare il decoro dello stabile: tale ultima regolamentazione non può però mai tradursi in un divieto d’uso (es. posso dirti come installare il condizionatore ma non posso vietarti di farlo).

In questo contesto di carattere generale, si dovrà:

a) valutare se il regolamento condominiale vieti o disciplini (a seconda della sua natura) questo genere d’installazioni;

b) valutare obiettivamente se l’installazione è pregiudizievole dell’estetica dell’edificio (ci vien da dire che difficilmente un motore di condizionatore poggiato sul piano di calpestio del balcone può essere considerato tale);

c) all’esito di questa valutazione in alternativa, porre in essere i rimedi necessari o lasciar blaterare il proprio vicino (sta sempre a chi si lamenta d’un fatto provarlo in giudizio) e se dovesse insistere nelle proprie lamentele diffidarlo formalmente chiedendogli di cessare ogni turbativa.

 

Fonte: www.condominioweb.com

 

Bonifica amianto e detrazioni fiscali

Bonifica amianto e detrazioni fiscali

Gli interventi di bonifica dall’amianto usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia?

Per rispondere al quesito è bene svolgere una necessaria presenza sulla normativa riguardante l’amianto.

La legge nazionale di riferimento è la numero 257 del 1992. La legge s’inserisce in un quadro complessivo che vede direttamente interessate anche le Regioni che hanno specifiche competenze in materia.

Come dire: la normativa di carattere nazionale dev’essere integrata con i piani regionali per l’amianto adottati dalle singole regioni.

In sostanza, senza per ciò voler fornire risposte esaustive, ma meramente indicative, è possibile affermare quanto segue: sul territorio nazionale è necessario, con le modalità indicate dalle singole regioni, censire la presenza dell’amianto in ogni edificio pubblico o privato al fine di consentire le necessarie attività di bonifica.

Che cosa vuol dire esattamente bonifica dall’amianto?

Negli allegati al decreto ministeriale 6 settembre 1994 si legge che per bonifica dall’amianto s’intende ogni attività tesa;

a) alla rimozione;

b) all’incapsulamento;

c) al confinamento dell’amianto.

La bonifica può riguardare l’intera installazione o essere circoscritta alle aree dell’edificio o alle zone dell’installazione in cui si determina un rilascio di fibre(http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/amianto/normativa/DM06set94.pdf)

La rimozione avviene, come spiega lo stesso termine, con l’asportazione della parte di manufatto contenente amianto (si pensi alle coperture dei tetti).

L’incapsulamento avviene trattando l’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti ed hanno la finalità di inglobare le fibre di amianto e renderlo quindi inoffensivo (chiaramente questa tecnica necessità di verifiche periodiche di tenuta dei materiali utilizzati al fine di evitare successive dispersioni)

Il confinamento, come dice la stessa parola, è quella tecnica che serve ad isolare le parti in cui è presente l’amianto dalle altre parti dell’edificio, in modo tale che le fibre non possano liberamente circolare (cfr. d.m. 6 settembre 1994).

La scelta migliore va fatta in relazione allo specifico caso concreto sulla base delle valutazioni effettuate dalle ditte e dai tecnici abilitati rispetto a questo genere d’interventi, ma appare evidente che la soluzione più drastica, quella della rimozione, appare la migliore al fine di eliminare definitivamente il problema. Ciò, chiaramente, ove sia possibile.

Chiariti questi aspetti definitori fondamentali per andare avanti, è utile comprendere se per le opere succitate si possa accedere al beneficio delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Bonifici per ristrutturazioni: come funziona la “tracciabilità” delle spese

La risposta, al riguardo, è positiva.

In tal senso è la stessa Agenzia delle entrate a specificare che gli interventi di bonifica dall’amianto rientrano nel novero di quelli rispetto ai quali è possibile godere della detrazione fiscale (attualmente) nella misura del 50% del costo dei lavori (cfr. Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf).

Poiché si parla genericamente di bonifica e poiché, come specificato, la bonifica può avvenire mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, deve dedursi che la detrazione fiscale opera rispetto ai costi sostenuti per tutte e tre le tipologie d’intervento.

Fonte: www.condominioweb.com

Messa a norma dell’impianto elettrico condominiale

In un edificio in condominio possiamo distinguere due impianti elettrici:

a) quello di proprietà comune;

b) quelli di proprietà esclusiva.

Gli impianti elettrici, dice l’art. 1117 n. 3 c.c., sono comuni “fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza”.

Come ogni impianto indicato nel d.m. n. 37/08 anche quello elettrico condominiale deve possedere determinati requisiti che devono risultare da specifiche certificazioni. Spieghiamoci meglio.

Supponiamo che l’impianto elettrico condominiale sia molto datato, sprovvisto di alcuna certificazione e che l’assemblea decida di rifarlo completamente. Quell’intervento dev’essere considerato un’opera di manutenzione straordinaria che si sostanzia in un rifacimento ex novo o comunque in qualcosa di molto simile.

Quando si può parlare di lavori di manutenzione straordinaria di notevole entità?

Tali lavori, ci dice il d.m. n. 37/08, devono essere eseguiti da imprese abilitate ed iscritte in specifici registri tenuti dalle camera di commercio e devono essere eseguite sulla scorta di un progetto realizzato ad un tecnico competente (leggasi tecnico avente i requisiti richiesti dal d.m. n. 37/08).

I lavori devono essere considerati alla stregua di interventi conservativi delle parti comunisicché la spesa per la loro realizzazione dev’essere sostenuta da tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà, restando salva l’ipotesi di condominio parziale, rispetto alla quale sarebbero chiamati a contribuire solamente i proprietari dell’impianto (cfr. art. 1123, primo e terzo comma, c.c.).

Al termine dei lavori – specifica l’art. 7, primo comma, d.m. 37/08 – “previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5”.

Il rilascio della certificazione non può essere subordinato al pagamento dell’opera. Essa, infatti, non rientra nel novero delle prestazioni corrispettive che possono essere rifiutate nel caso d’inadempimento della controparte risultando un adempimento burocratico finalizzato alla certificazione della regolarità dell’opera già eseguita.

Che cosa succede se l’impianto condominiale è sostanzialmente conforme alle regole dell’arte ma manca dell’obbligatoria certificazione di conformità?

In tal caso ci viene in aiuto il sesto comma dell’art. 7 d.m. n. 37/08 a mente del quale qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile “tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione”.

Il costo della dichiarazione di rispondenza dev’essere posto a carico dei condòmini, salvo il caso in cui la stessa si rendesse necessaria per mancata produzione da parte dell’impresa. In tal caso, previa anticipazione verso il professionista, il condominio potrebbe rivalersi sulla ditta esecutrice dei lavori. L’ottenimento di una dichiarazione di rispondenza in un momento al controllo non estingue l’illecito e la sanzione.

Il  condominio deve provvedere ad ottenere le certificazioni degli impianti di cui al d.m. n. 37/08, in quanto obbligatorie per legge e necessarie anche per la corretta tenuta dell’anagrafe condominiale.

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Case prefabbricate in legno

Sono abitazioni sempre più diffuse in Italia, grazie alle alte prestazioni energetiche e alle caratteristiche ecosostenibili, ma soprattutto alla velocità con cui possono essere realizzate, con un’elevata qualità architettonica ed edilizia.

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Fotovoltaico: sostenibilità & risparmio

I vantaggi

Dal punto di vista economico, anche se il Conto Energia si è esaurito, il fotovoltaico è ancora conveniente, mettendo in atto una serie di strategie:

L’autoproduzione e l’autoconsumo:

di energia implicano un minor fabbisogno di kilowatt da prelevare dalle rete elettrica nazionale; un risparmio netto in bolletta, che può essere incrementato con gli innovativi sistemi d’accumulo.

Scambio sul posto:

è una tipologia di contratto in cui si riceve un contributo per l’energia immessa in rete perché autoconsumata.

Detrazione fiscale del 50%:

valida per tutto il 2015 sulla spesa per nuovi impianti domestici – consente anche di ridurre il tempo di ammortamento.

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Casa prorogati gli incentivi

Il governo ha prorogato al 31/12/2015 le detrazioni dell’anno precedente tra cui:

Recupero patrimonio edilizio

50% delle spese per interventi di recupero edilizio (bonus, ristrutturazioni) per un max detraibile di 96.000 € per ogni unità immobiliare.

Misure antisismiche

65% per interventi riguardanti misure antisismiche di edifici costruiti in zone sismiche ad alta pericolosità.

Mobili e grandi elettrodomestici efficienti

50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A+  destinati all’immobile ristrutturato, per un valore max detraibile di 10.000 € (bonus mobili).

Risparmio energetico

65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici.

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Umidità nei muri

Descrizione delle differenti tipologie di umidità nei muri

 

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  1. UMIDITA’ DI RISALITA CAPILLARE ASCENDENTE DAL TERRENO.
    Se l’isolamento orizzontale nei muri è difettoso o mancante, i materiali edili porosi assorbono l’umidità del terreno, che risale all’interno del sistema capillare del muro nonostante l’opposizione esercitata dalla forza di gravità.
  2. UMIDITA’ IGROSCOPICA.
    Qualsiasi intonaco o muro contiene una certa quantità di sali igroscopici propri della struttura muraria ed anche altri sali estranei ad essa (per esempio i sali minerali del terreno). I sali trasportati dalla continua risalita capillare dell’umidità fuoriescono dal muro e si depositano sull’intonaco e/o sulla pittura nella cosiddetta zona di evaporazione. Una volta terminato efficacemente il processo di deumidificazione dei muri, sull’intonaco o sulla pittura, rimangono dei sali residui che possono assorbire una certa quantità di umidità dell’aria; è possibile quindi, per tale ragione, che il muro risulti asciutto all’interno ma che la pittura e/o l’intonaco con eccessivo contenuto di sali risultino ancora umidi.
  3. UMIDITA’ RESIDUA/ GRADO DI UMIDITA’ DEI MURI.
    I principi e i requisiti necessari alla deumidificazione edilizia sono contenuti nella norma austriaca O-NORM B-3355. Tale norma prevede che, una volta effettuate tutte le misure d’accompagnamento, rimossi tutti i fattori di interferenza alla deumidificazione ed attuate le tecniche corrette di risanamento, il grado di umidità residua non possa eccedere il 20%.
  4. INFILITRAZIONE LATERALE DELL’UMIDITA’.
    Nei casi in cui l’isolamento verticale sia danneggiato o inesistente, (ad esempio, consideriamo dei muri esterni di una cantina a contatto diretto con il terreno), l’umidità esterna può penetrare lateralmente fino ad attraversare l’intero muro e manifestarsi sull’intonaco e sulla pittura. Quanto maggiore è lo spessore del muro tanto minore sarà l’umidità da infiltrazione laterale e migliori saranno i risultati ottenuti con il dispositivo AQUAPOL. In presenza di infiltrazioni laterali, per avere un muro completamente asciutto è necessario combinare l’utilizzo del dispositivo AQUAPOL per risolvere l’umidità di risalitacon le adeguate misure di risanamento.
  5. ACQUA DI PENDIO CON PRESSIONE.
    L’acqua che arriva da un pendio, così come l’acqua che raggiunge un livello temporaneamente alto nel terreno, penetra nella muratura in seguito alla pressione che esercita contro di essa. Una volta penetrata nel muro, si forma il fenomeno dell’umidità di risalita e l’acqua risale verso l’alto mediante il sistema capillare (pressione idrostatica).
  6. SPRUZZI D’ACQUA.
    La pioggia, cadendo su una superficie liscia, rimbalza e colpisce il basamento esterno del muro rendendolo umido.
  7. UMIDITA’ DOVUTA A DANNI TECNICI DI COSTRUZIONE.
    La formazione di questo tipo di umidità è la diretta conseguenza di un’inadeguata o mancante protezione della struttura muraria contro le possibili infiltrazioni d’acqua piovana (tetto danneggiato o non sigillato, camino insufficientemente sigillato od inutilizzato, sistema di drenaggio del tetto mancante etc.) e/o da guasti alle condutture.
  8. UMIDITA’ DOVUTA ALLE PIOGGE.
    In presenza di un intonaco e/o pittura danneggiati da micro-fessure o non idrorepellenti, la pioggia che colpisce direttamente i muri esterni vi penetra direttamente.
  9. INFILTRAZIONI D’ACQUA.
    A causa delle precipitazioni si possono formare dei ristagni d’acqua in superficie, i quali possono penetrare nelle fessure presenti tra struttura muraria e pavimentazione esterna. A causa di tale fenomeno la parte dei muri sotto il livello del terreno diventa umida (ad esempio i muri delle cantine) contribuendo così a creare il fenomeno dell’umidità di risalita.
  10. UMIDITA’ DOVUTA A LAVORI EDILI.
    L’umidità edile è quel tipo di umidità che permane “incorporata” all’interno delle murature dopo che quest’ultime sono state costruite.
    Nei muri questo tipo di umidità si volatilizza lentamente in un periodo variabile da 1,5 a 3 anni circa. In un muro appena intonacato invece, l’evaporazione naturale dell’umidità specifica dell’intonaco avviene nell’arco di 1-2 anni, e dipende dal materiale dell’intonaco e dal corrispondente spessore. L’intonaco ed il muro, considerati congiuntamente, raggiungeranno un livello di umidità normale, dopo un periodo di tempo maggiore di quello riportato per i due casi separatamente.
  11. UMIDITA’ DI RISALITA CAUSATA DA DISTURBI GEOLOGICI O TECNICI.  Umidità di risalita causta da disturbi geologici o tecnici: esistono specifici campi elettrostatici, elettromagnetici e/o altri campi di diversa natura che possono incrementare la quantità diumidità di risalita nei muri. A tal proposito si distinguono: – Fattori di disturbo geologici: la presenza di sorgenti d’acqua nel sottosuolo ne favorisce la formazione, così come anche corsi d’acqua sotterranei che fluiscono velocemente, fratture tettoniche ecc… – Fattori di disturbo tecnici: sono generati da trasmettitori di cellulari, stazioni radio, televisioni, radar, ed altri tipi; producono il cosiddetto Elettro-smog (specifiche misure preventive possono ridurre queste onde). Tali fattori sono anche causati da conduttori metallici o elettrici non isolati (come ad esempio i tubi, ecc.) o da supporti per parafulmini non isolati.
  12. UMIDITA’ DA CONDENSAZIONE.
    L’umidità di condensazione si crea a causa dell’aria calda e umida che condensa sulle superfici murarie fredde. Le cause sono spesso riconducibili ai seguenti fattori:
    • un’umidità eccessiva all’interno delle stanze (quali camera da letto, bagno, lavanderia, cucina o stanze dove sono presenti molte piante oppure acquari, ecc…);
    • finestre a tenuta ermetica che non permettono all’aria umida di fuoriuscire;
    • un’isolamento termico scadente o difettoso, dovuto a muri esterni sottili che creano i cosiddetti ponti termici (freddo-caldo);
    • inadeguata ventilazione dei locali;
    • pittura organica (pittura ad emulsione) che costituisce terreno fertile per la muffa;
    • muri umidi (che in inverno si raffreddano più velocemente di quelli asciutti);
    • riscaldamento dei locali assente od inadeguato.
  13. UMIDITA’ CAUSATA DA FATTORI CHIMICI.
    I diversi materiali edili hanno qualità chimiche e caratteristiche differenti. Ad esempio una vecchia muratura è leggermente acida e gli intonaci di cemento sono fortemente alcalini (i due materiali hanno pertanto valori di Ph differenti). Gli effetti chimici che si possono produrre tra tali materiali così differenti causano un trasporto elettro-chimico dell’umidità all’interno dei capillari che mantiene il tasso di umidità elevato. Materiali arrugginiti come ad esempio telai di ferro, tubi d’acciaio, ecc. producono il medesimo effetto. Una completa deumidificazione dei muri e la conseguente risoluzione dell’umidità di risalita sarà possibile solamente tramite la rimozione di questi fattori chimici definiti “di disturbo”.

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